Cassazione Civile, Ordinanza n. 20009/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda tre lavoratori assunti con contratti di formazione-lavoro e adibiti, presso un convitto unificato, a mansioni di assistenti socio-assistenziali ("istitutori") inquadrati in Area B, posizione economica B2. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori ascrivibili all'Area C, posizione economica C1, con conseguente diritto alle differenze retributive entro il limite della prescrizione quinquennale, nonché il diritto all'indennità di turno e alla cd. indennità istitutori prevista dalla contrattazione integrativa. La corte d'appello aveva invece rigettato la domanda relativa all'indennità di turno. Il lavoratore ricorrente principale ha impugnato la sentenza con tre motivi: i primi due miravano a sostenere che la corte territoriale avesse erroneamente applicato l'accordo integrativo del 1998 invece di quello del 2001, e avesse mal interpretato il concetto di copertura massima dell'orario di servizio; il terzo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, cioè il prolungamento dell'orario fino alle 22.00 e lo svolgimento di turni festivi dal 1.5.2005 al 5.2.2006. Anche l'INPS ha proposto ricorso incidentale contro i capi della sentenza che avevano confermato il riconoscimento delle mansioni superiori e dell'indennità istitutori, deducendo violazione dei CCNL e dei criteri di interpretazione contrattuale e, in sostanza, chiedendo una diversa ricostruzione delle mansioni effettivamente svolte e delle clausole della contrattazione integrativa. I ricorsi incidentali degli altri lavoratori riproducevano sostanzialmente le medesime censure del ricorso principale in tema di indennità di turno e omesso esame dei fatti relativi all'orario di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha tutti dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che le censure dei lavoratori, formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una nuova interpretazione della contrattazione collettiva integrativa e una diversa valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. In particolare, per i contratti integrativi non è ammessa la denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. se non nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica, mentre nel caso di specie i ricorrenti si limitavano a contrapporre una lettura alternativa delle clausole. Quanto al motivo sull'omesso esame del fatto relativo ai turni serali e festivi, la Corte ha osservato che la circostanza era stata comunque esaminata e negativamente accertata dal giudice di merito, sicché il motivo tendeva a un riesame del merito ed era inoltre formulato in modo generico. Le stesse ragioni hanno condotto all'inammissibilità dei ricorsi incidentali dell'INPS e degli altri lavoratori. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza e, per tutti i ricorrenti, è stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi è denunciabile in cassazione solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali, non ai contratti integrativi, salvo censura dei canoni ermeneutici
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è configurabile solo se il fatto decisivo non è stato esaminato; non consente un nuovo giudizio sul merito delle prove
art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per affermare il regime di impugnazione delle controversie sui contratti collettivi del pubblico impiego
art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato quale base del particolare regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali
la dedotta violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è censurabile solo se specificamente indicata e argomentata, non mediante richiesta di riesame del merito
la non contestazione rileva solo rispetto ad allegazioni specifiche e puntuali
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
in base all'esito del giudizio sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel ricorso dell'INPS in tema di inquadramento e mansioni nel pubblico impiego
Massime di principio
- La violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro sono denunciabili in cassazione, nel pubblico impiego, solo con riguardo ai contratti collettivi nazionali; i contratti integrativi hanno natura decentrata e la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica o vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Non è ammissibile trasformare il motivo di ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto risulta comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se valutato in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede una censura specifica: occorre indicare quali regole siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato; un richiamo generico agli artt. 1362 e ss. c.c. non è sufficiente.
- La non contestazione assume rilievo solo a fronte di allegazioni chiare, specifiche e puntuali, tali da consentire la verifica del fatto effettivamente introdotto nel thema decidendum.
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