Cassazione Civile, Ordinanza n. 03412/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento IMU per il 2014, recuperando differenze d'imposta, sanzioni e interessi su alcuni cespiti qualificati come aree fabbricabili. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo, in primo luogo, che fosse carente di motivazione perché fondato per relationem su una delibera comunale e su una relazione di stima del 2007, senza spiegare perché quei valori potessero valere anche per il 2014 e senza attualizzare il valore imponibile secondo le condizioni del mercato e dei luoghi; in secondo luogo, aveva dedotto che la valutazione dell'area non avesse considerato correttamente i criteri legali sul valore venale in comune commercio, che la revisione periodica dei valori dovesse comunque avvenire con cadenza annuale per effetto dell'autonomia dell'obbligazione tributaria, e che la mancata attualizzazione dei valori violasse la capacità contributiva. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo sufficiente la motivazione per relationem, conoscibili le delibere comunali generali, congrua la stima e non dimostrata dal contribuente l'inattendibilità dei valori comunali. In cassazione sono stati proposti due motivi di violazione di legge: il primo sulla motivazione dell'avviso ex art. 7 L. 212/2000 e art. 10 d.lgs. 504/1992, il secondo sulla determinazione del valore delle aree edificabili ex art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997, nonché sull'obbligo di revisione annuale dei valori.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'avviso era sufficientemente motivato perché indicava i presupposti essenziali della pretesa e rinviava ad atti generali comunali conoscibili dal contribuente, che non dovevano essere allegati. Ha inoltre precisato che le doglianze del ricorrente riguardavano in realtà il diverso piano della prova della pretesa e della attendibilità del valore accertato, non quello della motivazione dell'atto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la determinazione periodica dei valori venali delle aree fabbricabili costituisce una facoltà del Comune e non un obbligo da esercitare annualmente; il giudice di merito aveva valutato la perizia di parte ritenendola inattendibile e aveva congruamente ritenuto non superata la presunzione derivante dalla delibera comunale. Poiché la censura mirava a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto del giudice d'appello, il ricorso è stato rigettato. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di motivazione dell'avviso è assolto se l'atto contiene i presupposti essenziali della pretesa e consente al contribuente di comprendere an e quantum, anche mediante rinvio a atti generali conoscibili.
art. 10, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
l'imposta è autonoma per ciascun anno solare, ma tale autonomia non impone una revisione annuale dei valori comunali delle aree edificabili.
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione"
il valore imponibile delle aree fabbricabili va commisurato al valore venale tenendo conto dei criteri legali indicati, ma la censura sulla concreta quantificazione attiene al merito e alla prova.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
attribuisce ai comuni la facoltà di determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili per limitare il contenzioso; non prevede un obbligo annuale.
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
legittima l'adozione del regolamento comunale che fissa valori venali periodici per le aree fabbricabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione dell'avviso di accertamento tributario è sufficiente quando rende percepibili i presupposti essenziali della pretesa e consente al contribuente di difendersi efficacemente; le contestazioni sulla correttezza del criterio valutativo appartengono invece al piano della prova e del merito.
- La motivazione per relationem è valida se rinvia ad atti generali dell'ente impositore che siano legalmente conoscibili dal contribuente; per tali atti non è necessaria l'allegazione all'avviso di accertamento.
- In materia di aree edificabili, le delibere comunali che determinano valori venali per zone omogenee hanno natura presuntiva e possono essere superate solo mediante prova contraria oggettiva e attendibile fornita dal contribuente.
- La revisione periodica dei valori venali da parte del comune è una facoltà regolamentare finalizzata a ridurre il contenzioso e non comporta un obbligo di aggiornamento annuale coincidente con il periodo d'imposta.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito probatorio: se il giudice di merito ha motivatamente ritenuto inattendibile la prova contraria del contribuente, la censura è inammissibilmente diretta a ottenere una rivalutazione dei fatti.
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