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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32759/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI notificati da Roma Capitale per quattro immobili siti in Roma e Ostia, relativi alle annualità 2007-2010. L’ente proprietario ha impugnato gli atti deducendo, in sintesi, l’assenza del presupposto impositivo per un immobile che avrebbe dovuto godere dell’esenzione prevista per gli enti non commerciali, l’erronea applicazione delle aliquote, l’erronea individuazione della rendita catastale e l’illegittimità delle sanzioni. In primo grado l’esenzione è stata riconosciuta solo per un immobile pacificamente destinato, fino al 2011, ad attività religiose; per gli altri immobili il ricorso è stato respinto, salvo una parziale riforma in appello sull’aliquota relativa a un immobile. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che l’ospitalità in colonie o case per riposo rientrerebbe tra le attività esenti; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR valutato documenti e una dichiarazione del parroco sull’uso ricettivo dell’immobile nel periodo 2003-2005; 3) violazione delle norme sulla rendita catastale, assumendo che la nuova rendita non potesse operare per annualità precedenti perché determinata tardivamente rispetto alla procedura DOCFA; 4) violazione delle norme sanzionatorie ICI, sostenendo che, avendo l’immobile presentato denuncia, la sanzione non poteva essere quella per omessa denuncia ma, al più, per omesso versamento. Roma Capitale ha resistito chiedendo l’inammissibilità delle censure.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo perché diretto contro un passaggio meramente incidentale e, comunque, la decisione impugnata aveva escluso l’esenzione per difetto di prova della diretta destinazione dell’immobile ad attività esenti; ha respinto il secondo motivo perché i documenti richiamati risultavano espressamente considerati e, inoltre, la censura era preclusa dalla doppia conforme; ha respinto il terzo motivo osservando che la rendita catastale ha natura dichiarativa e può operare anche per periodi precedenti alla notifica, mentre il termine del d.m. n. 701 del 1994 è ordinatorio; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata non sull’omessa denuncia originaria ma sull’omessa denuncia delle variazioni intervenute. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992

    L’esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede la ricorrenza cumulativa del requisito soggettivo e della diretta destinazione dell’immobile alle attività agevolate; non opera in caso di utilizzo indiretto del bene.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per identificare i soggetti cui può spettare l’esenzione ICI, sempre nel rispetto del requisito oggettivo della destinazione diretta dell’immobile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è accoglibile quando il fatto risulti comunque valutato dal giudice di merito; inoltre è precluso dalla doppia conforme nei limiti previsti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa in presenza di doppia conforme sulla medesima domanda autonoma.

  • art. 74, comma 1, l. n. 342 del 2000

    Gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci dalla notifica ai fini dell’impugnazione, ma la rendita ha natura dichiarativa e può incidere anche per il periodo anteriore.

  • d.m. n. 701 del 1994

    Il termine per la definizione della rendita è qualificato come meramente ordinatorio, salvo diversa previsione specifica.

  • artt. 10 e 14 d.lgs. n. 504 del 1992

    Le sanzioni vanno correlate alla concreta violazione accertata; se la contestazione riguarda l’omessa comunicazione di variazioni, la censura che presuppone l’omessa denuncia originaria non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in adunanza camerale.

Massime di principio

  • In materia di ICI, l’esenzione per gli enti non commerciali richiede in modo cumulativo sia la natura soggettiva dell’ente sia la destinazione diretta dell’immobile alle attività agevolate; l’uso indiretto del bene, anche se per finalità di interesse pubblico o religioso, non basta.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando attacca una premessa giuridica meramente incidentale e non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto e i documenti richiamati risultano comunque esaminati dal giudice di merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti di legge.
  • La rendita catastale ha natura dichiarativa e, una volta attribuita o rettificata, può rilevare anche per annualità anteriori alla notifica del provvedimento, salvo specifiche previsioni contrarie.
  • Il termine previsto dalla procedura DOCFA per la definizione della rendita è ordinatorio, sicché il suo eventuale superamento non comporta automaticamente l’inapplicabilità della rendita per i periodi precedenti.
  • Le doglianze in materia sanzionatoria devono confrontarsi con la precisa violazione accertata dal giudice di merito; se la decisione si fonda sull’omessa comunicazione di variazioni, è irrilevante dedurre l’avvenuta denuncia originaria dell’immobile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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