Cassazione Civile, Ordinanza n. 23698/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, dell’atto di pignoramento presso terzi notificato dalla società di riscossione e, in via derivata, degli atti presupposti: un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1999, con cui era stato recuperato a tassazione un maggior reddito da lavoro autonomo, e la conseguente cartella di pagamento. Il contribuente deduceva di non avere mai ricevuto validamente né l’avviso né la cartella. La CTP accoglieva in parte il ricorso, annullando avviso, ruolo e cartella; la CTR rigettava gli appelli dell’Ufficio e della riscossione, ritenendo nulle entrambe le notifiche. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la CTR aveva in motivazione affermato che l’appello era fondato e andava accolto, ma nel dispositivo lo aveva rigettato; 2) violazione dell’art. 139 c.p.c., perché la CTR aveva applicato una disciplina non pertinente, trattandosi di notifica a mezzo posta; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che l’avviso di ricevimento riportava l’indirizzo corretto della raccomandata contenente l’avviso di deposito; 4) violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR ritenuto nulla la notifica della cartella perché consegnata a una persona non indicata come familiare o addetta alla casa/ufficio, senza considerare la specialità della notificazione diretta a mezzo posta prevista per la riscossione.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il quarto, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile per intempestività il ricorso originario del contribuente. La Corte afferma che la notifica della cartella di pagamento era regolare ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973: nella notifica diretta a mezzo posta dell’agente della riscossione è sufficiente la consegna del plico presso il domicilio del destinatario a persona legittimata a riceverlo, senza necessità di ulteriori formalità come quelle richieste dall’art. 139 c.p.c. o la specifica indicazione delle generalità del consegnatario; la disciplina è speciale e semplificata rispetto a quella ordinaria. Pertanto, validamente notificata la cartella, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente anche l’avviso di accertamento, e non essendolo stato, il ricorso introduttivo è inammissibile.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge per i motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro di denuncia della nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo.
È evocato a fondamento della dedotta nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 111 Cost.
È evocato come parametro del requisito di motivazione della sentenza.
È richiamato come norma sulla nullità processuale dedotta dalla ricorrente.
La Corte esclude la sua applicazione alla notifica diretta a mezzo posta della cartella di pagamento.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
È la norma speciale che consente la notificazione diretta a mezzo posta dell’atto della riscossione; per il suo perfezionamento basta la consegna del plico presso il domicilio del destinatario a persona legittimata a riceverlo, senza le formalità dell’art. 139 c.p.c.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
È richiamato come disciplina ordinaria, meno speciale, rispetto alla notificazione ex art. 26 d.P.R. 602/1973.
È citato per il valore probatorio dell’atto pubblico costituito dall’avviso di ricevimento della raccomandata.
È richiamato per la rinnovazione della notificazione nulla.
Massime di principio
- Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti della riscossione ex art. 26 d.P.R. 602/1973, è sufficiente la consegna del plico presso il domicilio del destinatario a persona legittimata a riceverlo; non sono richieste le formalità proprie della notificazione ordinaria ex art. 139 c.p.c.
- La disciplina della notificazione degli atti della riscossione prevista dall’art. 26 d.P.R. 602/1973 ha natura speciale e semplificata rispetto alla disciplina generale, ed è giustificata dalle esigenze pubblicistiche connesse alla riscossione coattiva dei tributi.
- La mancata indicazione nell’avviso di ricevimento delle generalità del consegnatario non comporta, di per sé, invalidità della notifica, trattandosi di adempimento non previsto dalla legge; l’avviso di ricevimento conserva valore probatorio quale atto pubblico.
- Qualora la cartella di pagamento risulti validamente notificata, eventuali vizi dell’avviso di accertamento devono essere fatti valere impugnando tempestivamente la cartella stessa; in difetto, il ricorso originario del contribuente può essere dichiarato inammissibile per tardività.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando renda incomprensibile la statuizione complessiva del giudice; se il dispositivo è coerente con l’impianto motivazionale, l’eventuale difformità di singole espressioni può integrare mero errore materiale.
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