Sentenza n. 214/2026 - Bologna, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento del Dirigente del Settore Sportello Unico per le attività produttive ed economiche emesso e notificato in data 10 luglio 2025 a mezzo del quale è stata ordinata la chiusura della sala scommesse denominata -OMISSIS- sita in -OMISSIS- -OMISSIS- gestita dalla ditta individuale -OMISSIS- di -OMISSIS-; della deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. -OMISSIS- del 10 aprile 2018 avente ad oggetto “Deliberazione Giunta regionale dell’Emilia Romagna 12 giugno 2017 n. -OMISSIS- recante modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito (L.R. ER 5/13 come modificata dall’art. 48 L.R. n. 18/2016 Mappatura dei luoghi sensibili”; della comunicazione del Comune di Ravenna in data 29.12.2023 con la quale è stato comunicato “l’avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai fini dell’adozione del provvedimento di chiusura della Sala Scommesse sita a -OMISSIS- in -OMISSIS- denominata “-OMISSIS-”, gestita dalla impresa individuale “-OMISSIS- di -OMISSIS-”, in quanto ubicata a meno di 500 metri dai cd. luoghi sensibili; di ogni altro atto precedente e conseguente e comunque collegato a quelli impugnati anche se incognito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di chiusura di una sala scommesse situata a meno di 500 metri da un luogo sensibile, unitamente alla mappatura comunale dei luoghi sensibili e alla comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordine di chiusura adottato dal Comune di Ravenna il 10 luglio 2025, nonché la deliberazione consiliare comunale relativa alla mappatura dei luoghi sensibili e la comunicazione di avvio del procedimento. Ha dedotto, in sintesi, che la disciplina comunale, applicata congiuntamente alle norme urbanistiche del RUE, avrebbe prodotto un effetto espulsivo del gioco lecito dal territorio comunale, rendendo concretamente impossibile la delocalizzazione della sala. Sono stati dedotti l’eccesso di potere, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche alla luce degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. e del diritto europeo, nonché la violazione dell’art. 6 della l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013. Il ricorrente ha evidenziato la numerosità dei luoghi sensibili, le ulteriori limitazioni urbanistiche, la difficoltà di reperire immobili idonei nelle aree ammesse e l’entità degli investimenti necessari per la delocalizzazione. Il Comune ha eccepito anche la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che il ricorrente avrebbe comunque trasferito l’attività in altro immobile.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. Anche considerando l’acquisto di un nuovo immobile e il mutamento della tipologia di licenza, il ricorrente aveva manifestato tempestivamente l’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti in vista di una possibile domanda risarcitoria; pertanto, secondo il principio richiamato dall’Adunanza Plenaria n. 8/2022, il giudice doveva esaminare la fondatezza delle censure. Nel merito, i motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il Collegio ha richiamato la precedente sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1069/2025 e, soprattutto, la verificazione e la sentenza del Consiglio di Stato n. 11036/2022, relative alla medesima disciplina del Comune di Ravenna. Da tali risultanze emerge che nel territorio comunale sono individuati circa 170 ettari, pari al 2,6% del territorio urbanizzato, idonei all’insediamento o alla delocalizzazione delle attività di gioco lecito; tali aree hanno destinazione produttiva, terziaria o mista e consentono un insediamento stabile anche in prospettiva. È stato quindi escluso un effetto espulsivo assoluto o di fatto. La mappatura comunale ha natura essenzialmente ricognitiva e applica criteri già predeterminati dalla legge regionale e dalla disciplina regolamentare; il limite di 500 metri dai luoghi sensibili è stato ritenuto mezzo idoneo al contrasto della ludopatia. Il fatto che il ricorrente non abbia concluso un accordo con privati per ottenere la disponibilità di un immobile non dimostra l’impossibilità oggettiva della delocalizzazione. L’ordine di chiusura è stato pertanto considerato conseguenza applicativa legittima della disciplina comunale. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013
La disciplina regionale impone ai Comuni la mappatura dei luoghi sensibili e prevede il divieto di esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse ubicate a distanza inferiore a 500 metri da tali luoghi, con conseguente delocalizzazione o chiusura degli esercizi a distanza irregolare.
art. 48 l.r. Emilia-Romagna n. 18/2016
Ha modificato la disciplina regionale rilevante ai fini dell’individuazione dei luoghi sensibili e del limite distanziale.
Fondano la comunicazione di avvio del procedimento diretta all’adozione dell’ordine di chiusura.
artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.
Sono stati invocati dal ricorrente a sostegno delle censure di irragionevolezza e sproporzione della disciplina comunale; il TAR ha respinto tali censure ritenendo dimostrata la possibilità di delocalizzazione.
art. 110, comma 6, R.D. n. 773/1931
Individua gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito cui si riferisce la disciplina richiamata nella mappatura.
È richiamato per qualificare la licenza detenuta dal ricorrente dopo il trasferimento dell’attività.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La disciplina regionale che vieta l’esercizio di sale da gioco e sale scommesse a meno di 500 metri dai luoghi sensibili può legittimamente imporre la delocalizzazione o la chiusura dell’esercizio situato a distanza irregolare, quando sia previsto un ambito territoriale effettivamente idoneo alla prosecuzione dell’attività.
- La mappatura comunale dei luoghi sensibili, quando applica criteri e categorie già individuati dalla legge regionale e dalla disciplina regolamentare, ha natura prevalentemente ricognitiva e non costituisce esercizio di una discrezionalità illimitata nella localizzazione delle attività di gioco lecito.
- L’illegittimità della disciplina per effetto espulsivo non può essere desunta dalla mera difficoltà concreta dell’operatore di reperire un immobile o concludere accordi con privati; occorre dimostrare che la combinazione tra mappatura dei luoghi sensibili e disciplina urbanistica renda oggettivamente impossibile la delocalizzazione sull’intero territorio comunale.
- Il limite distanziale dai luoghi sensibili è misura idonea e proporzionata al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto della ludopatia, purché non determini l’espulsione assoluta delle attività di gioco lecito dal territorio comunale.
- Quando il ricorrente dichiara tempestivamente di mantenere interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini di una possibile domanda risarcitoria, la successiva perdita dell’interesse all’annullamento non comporta automaticamente l’improcedibilità del ricorso: il giudice deve esaminare la fondatezza delle censure secondo l’art. 34, comma 3, c.p.a., come interpretato dalla giurisprudenza richiamata.
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