Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Vicenza, sez. lavoro, n. 346/2024, dep. il 18.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 346/2024, concernente l'accredito della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Vicenza, sezione lavoro, n. 346/2024, passata in giudicato e non impugnata, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in loro favore la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditarvi rispettivamente € 1.500,00, € 500,00 ed € 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero e all'Avvocatura dello Stato e risultava decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato né fornito elementi dimostrativi dell'adempimento, i ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la prescrizione delle relative modalità, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre ritenuto proponibile il ricorso collettivo, poiché tutti i ricorrenti erano destinatari del medesimo titolo esecutivo, e ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, in assenza di prova dell'adempimento, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 1.500,00 in favore del primo ricorrente, € 500,00 in favore della seconda e € 2.000,00 in favore della terza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della DGOSV del Ministero, o il dirigente delegato, quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere su istanza dei ricorrenti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, rimborso spese generali e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato verificato quale presupposto di ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Istituisce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui costituzione e il cui accredito costituiscono oggetto dell'ordine di esecuzione.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di fare o di attribuire una prestazione.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
- È ammissibile il ricorso collettivo in ottemperanza quando più ricorrenti sono destinatari del medesimo titolo esecutivo e fanno valere obblighi omogenei derivanti da una stessa pronuncia.
- In assenza di elementi forniti dall'amministrazione che dimostrino l'avvenuto adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione puntuale delle statuizioni del giudicato, fissando un termine perentorio o ultimativo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato, anche consentendogli di delegare gli adempimenti esecutivi a un dirigente dell'ufficio competente.
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