Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza della Sentenza emessa dal Tribunale di -OMISSIS-, sezione lavoro, n. -OMISSIS- del 28/02/2025, notificata il 03.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza definitiva del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, relativamente all'anno scolastico 2024/2025, e aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta, all'accredito della somma e al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Il Ministero non si è costituito. La domanda è stata ritenuta ammissibile perché è stato provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dalla documentazione prodotta non risultava l'adempimento dell'Amministrazione alle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. In caso di inutile scadenza del termine, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, affinché provveda entro l'ulteriore termine di 60 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Subordina l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'Amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso quale requisito di ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, il cui riconoscimento era contenuto nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione.
- In sede di ottemperanza, la mancata dimostrazione dell'adempimento alle obbligazioni imposte da un giudicato giustifica l'ordine rivolto all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione e prevedendo che il commissario provveda entro un ulteriore termine, anche mediante delega o subdelega autorizzata.
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