Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 7 maggio 2024 n. 231
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 7 maggio 2024 n. 231, relativa all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di euro 1.500,00, oltre agli accessori riconosciuti e alle spese del giudizio. La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ed era stata notificata al Ministero. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di accredito, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto all’obbligo derivante dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a procedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, all’accredito di euro 1.500,00 sul portafoglio della carta docente della ricorrente. È stato nominato un commissario ad acta per l’eventuale perdurante inottemperanza, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’esperibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato ritenuto presupposto per l’ammissibilità dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente, secondo quanto stabilito nella sentenza del giudice ordinario da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’azione di ottemperanza è ammissibile, sotto il profilo temporale, dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l’Amministrazione non dimostri l’esecuzione dell’obbligo imposto dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a un’istanza della parte vittoriosa dopo la vana scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, prevedendo un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
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