L.R. Emilia-Romagna 5/2013
NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013 disciplina prevenzione, riduzione del rischio e contrasto al gioco d’azzardo patologico, con piano integrato triennale, interventi sanitari sperimentali, osservatorio regionale, regole per sale giochi e scommesse, distanze minime da luoghi sensibili, sanzioni e marchio “Slot freE-R”. Alcune misure dipendono dall’attuazione del piano o da direttive successive.
Contrasto e prevenzione della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico
Contrasto al gioco d’azzardo patologico in Emilia-Romagna
La legge regionale disciplina un insieme organico di misure di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico nel territorio dell’Emilia-Romagna. Il provvedimento interviene su programmazione regionale, sanità, controlli, regole urbanistiche ed edilizie, sanzioni e strumenti di premialità per gli esercenti che rinunciano agli apparecchi da gioco.
Finalità, definizioni e soggetti coinvolti
La Regione persegue finalità di tutela della salute e di contrasto alla dipendenza, in coerenza con la normativa statale richiamata e con le indicazioni dell’OMS e della Commissione europea. Ai fini della legge, per sala da gioco si intende il luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure il circolo privato, in cui siano presenti o accessibili slot machine, videolottery e altre forme di gioco lecito.
L’attuazione è fondata sulla collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, AUSL e soggetti del terzo settore, cooperazione sociale, volontariato e associazioni di promozione sociale, oltre ad altri enti pubblici o privati senza scopo di lucro attivi sul tema.
Piano integrato regionale
Entro 60 giorni dall’approvazione della legge, l’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, un piano integrato triennale per il contrasto e la prevenzione del gioco patologico. Il piano deve promuovere:
- prevenzione tramite sensibilizzazione, educazione e informazione;
- formazione di esercenti, operatori pubblici e polizia locale, anche con il coinvolgimento di enti locali, forze dell’ordine, volontariato, terzo settore e Scuola interregionale di Polizia locale;
- attivazione di un numero verde regionale per ascolto, assistenza e orientamento ai servizi;
- progettazione territoriale socio-sanitaria, anche in raccordo con AUSL ed enti locali;
- predisposizione di materiale informativo, con supporto del terzo settore competente;
- forme di premialità per chi espone il marchio “Slot freE-R”.
Possono inoltre essere attivati interventi di formazione per operatori sociali e socio-sanitari e percorsi di presa in carico delle persone dipendenti dal gioco. Per realizzare gli interventi, Regione e soggetti attuatori possono stipulare convenzioni e accordi con soggetti competenti. Il piano opera in coerenza con la legislazione regionale in materia di sicurezza e legalità.
Misure sanitarie sperimentali
Fino all’effettiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d’azzardo patologico, la Giunta può promuovere iniziative sperimentali delle Aziende sanitarie rivolte alle persone affette da dipendenza e patologie correlate. Gli interventi possono riguardare prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, trattamenti anche residenziali, strutture specialistiche monotematiche e formazione/aggiornamento degli operatori sociali e socio-sanitari.
Osservatorio regionale e assistenza tecnica ai Comuni
La Regione esercita funzioni di Osservatorio regionale per monitorare gli effetti del fenomeno sotto profili culturali, legali, di sicurezza pubblica, commerciali, sanitari, epidemiologici, sociali e socio-economici. L’Osservatorio svolge studio e monitoraggio, elabora strategie e campagne informative, individua buone prassi e protocolli applicativi. La Giunta disciplina l’organizzazione e individua le strutture coinvolte. Lo svolgimento non comporta costi aggiuntivi per il bilancio regionale.
È inoltre prevista assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli enti locali per disciplina e autorizzazioni delle sale giochi, con attenzione a orari, requisiti edilizi e ubicazione.
Regole per apertura, localizzazione e requisiti delle sale da gioco
L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco restano soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente. I Comuni possono introdurre previsioni urbanistico-territoriali sulla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nel rispetto delle pianificazioni statali e delle distanze minime dai luoghi sensibili.
È vietato esercitare sale da gioco e sale scommesse, nonché punti di raccolta scommesse e nuova installazione di apparecchi da gioco lecito, in locali situati a meno di 500 metri, calcolati sul percorso pedonale più breve, da istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili.
Non si applica il divieto agli sportelli e ai picchetti degli allibratori negli ippodromi, limitatamente alle scommesse sulle corse dei cavalli e nelle giornate di programma dell’ippodromo. È inoltre vietata la nuova installazione in immobili pubblici concessi per finalità sociali o aggregative rivolte ad anziani, minori o categorie protette.
Sono equiparati a nuova installazione il rinnovo del contratto tra esercente e concessionario, la stipula di un nuovo contratto dopo risoluzione o rescissione e il trasferimento dell’apparecchio in altro locale.
I Comuni possono anche disciplinare elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale e delle pertinenze. Nuove costruzioni, recuperi e mutamenti di destinazione d’uso verso sala da gioco richiedono permesso di costruire; i termini istruttori sono raddoppiati. La disciplina si estende anche a locali destinati a raccolta scommesse o a servizi telematici per gioco e scommesse. Tali locali sono sottoposti a controllo sistematico ai fini dell’agibilità.
Obblighi informativi e formativi per esercenti
Il personale e gli esercenti devono frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno, secondo quanto previsto dal piano integrato. I gestori devono esporre un test di autovalutazione del rischio, predisposto dall’AUSL competente, e depliant informativi sui servizi di assistenza.
Gli esercenti già attivi alla data di approvazione del piano integrato devono adempiere a tali obblighi entro un anno dall’entrata in vigore del piano.
È inoltre vietato consentire ai minori l’uso di apparecchi meccanici o elettromeccanici con ticket redemption. La Giunta deve approvare una specifica direttiva attuativa.
Marchio “Slot freE-R” e premialità
È istituito il marchio regionale “Slot freE-R”, rilasciato agli esercenti, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi di intrattenimento che scelgono di non installare apparecchi per il gioco d’azzardo. I Comuni devono istituire un elenco pubblico dei soggetti in possesso del marchio.
Il marchio costituisce condizione di priorità e premialità per contributi, finanziamenti, agevolazioni e facilitazioni regionali o comunque ricondotti alla programmazione regionale. La Giunta deve adottare una direttiva attuativa nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente.
Contributi, patrocinio e protocolli con gli enti locali
La Regione può concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività previste dal piano integrato, nel rispetto delle norme di settore. Le premialità connesse al marchio devono rispettare i limiti de minimis.
La Regione non concede il proprio patrocinio a eventi che ospitino o pubblichino attività lecite ma contrarie alla cultura dell’uso responsabile del denaro o idonee a favorire la dipendenza. Se tali attività emergono in eventi già patrocinati, il patrocinio viene ritirato e i contributi eventualmente concessi sono revocati. La Regione promuove anche protocolli d’intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché i Comuni non patrocinino e non finanzino eventi con sponsor o espositori legati ad attività che favoriscono il gioco patologico.
Sanzioni e destinazione dei proventi
Le violazioni dei divieti di localizzazione e di nuova installazione comportano sanzioni pecuniarie e, nei casi previsti, la chiusura dell’esercizio e la sospensione temporanea dell’attività. In particolare:
- la prosecuzione dell’attività in violazione del divieto di cui al comma 2 bis è punita con chiusura ed una sanzione da 5.000 a 9.000 euro;
- la nuova installazione in violazione dei divieti comporta 9.000 euro per apparecchio, sigillatura e, in caso di reiterazione, sospensione da 10 a 60 giorni;
- la violazione delle limitazioni relative agli ippodromi è punita da 1.000 a 3.000 euro;
- altre prescrizioni attuative e regolamentari sono punite da 200 a 600 euro.
Le sanzioni sono applicate dal Comune competente. Anche le violazioni degli obblighi formativi e informativi sono sanzionate con una multa da 6.000 a 10.000 euro e, in caso di reiterazione, con sospensione da 10 a 60 giorni. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona distrettuali per le finalità della legge.
Monitoraggio, valutazione e copertura finanziaria
La Giunta presenta all’Assemblea, con cadenza triennale, una relazione sugli interventi del piano, sulle risorse erogate, sugli effetti sulla diffusione delle sale da gioco, sui risultati delle misure sanitarie sperimentali, sulle criticità applicative e sulla diffusione del marchio “Slot freE-R”. La Regione può coinvolgere cittadini e soggetti attuatori in forme di valutazione partecipata.
Gli oneri sono coperti con i fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale.
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