Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 21 novembre 2023 n. 631
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 631 del 21 novembre 2023, relativa all'accredito del beneficio annuale della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva riconosciuto a ciascuno il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito delle somme, oltre agli accessori. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, i ricorrenti hanno chiesto l'ordine di accredito delle somme, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il Ministero, pur ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato rientrano tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, constatata l'assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta docente le somme dovute: 2.500 euro a Loredana Bordoni, 1.500 euro ad Alessia Di Rosa, 500 euro a Stefano Gaccione, 2.500 euro a Nicoletta Massignani e 2.000 euro a Francesco Sardina, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. La motivazione indica anche l'importo di 1.500 euro spettante a Rosa Berloco, ma tale importo non è riprodotto nel primo capo del dispositivo relativo agli accrediti. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega, da attivare su istanza dei ricorrenti in caso di inutile decorso del termine, con un ulteriore termine di sessanta giorni. La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, in ragione della nomina del commissario, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio per complessivi 1.500 euro, oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di impartire le prescrizioni necessarie per l'esecuzione del giudicato, nominando anche un commissario ad acta e valutando la penalità di mora.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere riconosciuta quale misura coercitiva per l'inadempimento, ma nel caso concreto il giudice ne ha escluso, allo stato, l'applicazione in considerazione della nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento del beneficio economico annuale di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione una prestazione o l'adozione degli atti necessari a conformarsi al giudicato.
- Per l'ammissibilità dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente l'esecuzione della prestazione dovuta, fissando un termine ultimativo e specificando le modalità concrete di adempimento.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale misura per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata allo stato quando il giudice abbia già predisposto uno strumento esecutivo alternativo, quale la nomina di un commissario ad acta, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.
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