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Sentenza

Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di -OMISSIS- - Sez. Lavoro, n. -OMISSIS-, pubbl. il 4.3.2025, emessa nell'ambito del procedimento R.G.L. n. 1927/2024.

Giustizia amministrativa202501196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza definitiva del giudice del lavoro, notificata in forma esecutiva. La sentenza da eseguire aveva accertato il diritto della docente a beneficiare di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta, all'accredito delle somme e al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione. La ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente ha provato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni e l'inadempimento ministeriale, non risultando dalla documentazione prodotta l'adempimento delle obbligazioni stabilite dal giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l'emissione della Carta del docente, l'accredito delle somme dovute e il pagamento degli accessori riconosciuti nel titolo. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della competente Direzione generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, prevedendo che il commissario si attivi su istanza della ricorrente dopo la scadenza infruttuosa del termine e provveda entro ulteriori 60 giorni. La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, poiché la nomina del commissario è stata ritenuta misura idonea a fronteggiare l'eventuale perdurante inadempimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta e di applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudice del lavoro per gli anni scolastici indicati nel titolo da eseguire.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la domanda di esecuzione di una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Accertato che l'amministrazione non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta destinato a operare, su istanza dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta per fronteggiare l'eventuale persistente inadempimento può rendere non necessaria, almeno allo stato, l'applicazione contestuale di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la relativa misura può quindi essere negata quando il giudice ritenga già predisposto uno strumento adeguato di esecuzione coattiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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