Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di -OMISSIS- - Sez. Lavoro, n. -OMISSIS-, pubbl. il 4.3.2025, emessa nell'ambito del procedimento R.G.L. n. 1927/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza definitiva del giudice del lavoro, notificata in forma esecutiva. La sentenza da eseguire aveva accertato il diritto della docente a beneficiare di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta, all'accredito delle somme e al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione. La ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente ha provato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni e l'inadempimento ministeriale, non risultando dalla documentazione prodotta l'adempimento delle obbligazioni stabilite dal giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l'emissione della Carta del docente, l'accredito delle somme dovute e il pagamento degli accessori riconosciuti nel titolo. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della competente Direzione generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, prevedendo che il commissario si attivi su istanza della ricorrente dopo la scadenza infruttuosa del termine e provveda entro ulteriori 60 giorni. La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, poiché la nomina del commissario è stata ritenuta misura idonea a fronteggiare l'eventuale perdurante inadempimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta e di applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudice del lavoro per gli anni scolastici indicati nel titolo da eseguire.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la domanda di esecuzione di una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Accertato che l'amministrazione non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta destinato a operare, su istanza dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta per fronteggiare l'eventuale persistente inadempimento può rendere non necessaria, almeno allo stato, l'applicazione contestuale di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la relativa misura può quindi essere negata quando il giudice ritenga già predisposto uno strumento adeguato di esecuzione coattiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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