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Sentenza

Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 16 novembre 2023 n. 513

Giustizia amministrativa202501271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 513 del 16 novembre 2023, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta docente per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero al rilascio della carta elettronica con accredito complessivo di euro 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 ottobre 2024 e il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso senza adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero, pur ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando l’assenza di elementi comprovanti l’adempimento e ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio carta docente del ricorrente euro 1.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza di parte entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR ha verificato i presupposti dell’azione e adottato le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato ritenuto condizione verificata per la proponibilità dell’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua le finalità alle quali deve essere destinato l’accredito della somma riconosciuta sulla carta docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pronuncia imponga all’amministrazione un obbligo conformativo o di pagamento rimasto ineseguito.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza contro una pubblica amministrazione devono risultare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato ineseguito e in assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione specifica dell’obbligo entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inottemperanza dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e all’istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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