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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32091/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella esattoriale emessa per omesso pagamento dell'imposta di registro. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per violazione del contraddittorio, perché non sarebbero state citate tutte le parti del giudizio di primo grado, in particolare l'agente della riscossione; (2) nullità della sentenza per erronea affermazione della mancata costituzione dell'appellata e per omesso esame delle eccezioni da essa proposte, con violazione del diritto di difesa e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (3) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice d'appello ammesso nuovi documenti prodotti dall'Agenzia; (4) e (5) doglianze sull'utilizzo di documentazione oggetto di disconoscimento e di querela di falso da parte della controparte. La Corte ha respinto il primo motivo perché la violazione del contraddittorio rispetto a un convenuto/resistente integra un'eccezione di cui può dolersi solo la parte direttamente interessata; ha respinto il secondo motivo rilevando che l'appellata si era in realtà costituita e che, per gli appelli notificati nel 2020, il processo tributario telematico era obbligatorio, sicché il deposito cartaceo delle controdeduzioni non era il mezzo corretto; ha ritenuto inapplicabile la norma invocata dalla ricorrente sulla sanatoria dei vizi del deposito, perché riferita ai giudizi instaurati dopo il 1° settembre 2024; ha quindi dichiarato assorbiti i motivi quarto e quinto; ha infine respinto il terzo motivo affermando che nel processo tributario sono ammissibili in appello nuovi documenti, anche preesistenti al primo grado e anche se la parte era contumace, purché non si introducano nuove eccezioni o nuove questioni estranee al thema decidendum già delineato in primo grado. Il ricorso è stato dunque rigettato integralmente con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente. Ha escluso la nullità per mancata integrazione del contraddittorio, ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa mancata costituzione dell'appellata per la disciplina del processo tributario telematico, ha respinto la censura sulla produzione di nuovi documenti in appello e ha dichiarato assorbiti i motivi relativi a disconoscimento e querela di falso. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte ricorrente.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La sua dedotta violazione è stata esclusa: la mancata citazione di tutte le parti del giudizio di primo grado non era deducibile dalla ricorrente come vizio proprio altrui.

  • art. 331 c.p.c.

    Invocato per il contraddittorio in appello, ma la censura è stata respinta per difetto di legittimazione della parte ricorrente a sollevare il vizio inerente ad altra parte.

  • artt. 36, 39 e 54 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della nullità della sentenza d'appello; la Corte ha escluso la violazione denunciata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata respinta.

  • art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992

    Per gli atti processuali nei giudizi di primo e secondo grado notificati dal 1° luglio 2019 è obbligatorio il deposito e la notificazione telematici, salvo le ipotesi espressamente previste.

  • art. 16 d.l. n. 119/2018

    La disposizione interpretativa sulla possibilità di utilizzo della modalità cartacea o telematica è stata ritenuta inapplicabile al caso, perché riferita al regime anteriore all'entrata in vigore del decreto.

  • art. 16 d.l. n. 119/2018

    La norma sulla non invalidità del deposito irregolare e sulla sua regolarizzazione è stata ritenuta non applicabile ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di documenti nuovi, anche se preesistenti al primo grado e anche se la parte era rimasta contumace, purché non si allarghi il thema decidendum con nuove eccezioni o questioni estranee.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come limite all'introduzione in appello di eccezioni e tematiche nuove, ma non impedisce la produzione documentale nei limiti ammessi dall'art. 58.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'eccezione di nullità per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte è deducibile soltanto dalla parte direttamente pregiudicata e non può essere invocata da altra parte convenuta o resistente come eccezione di terzo.
  • Per gli appelli tributari notificati dopo l'entrata in vigore del regime di obbligatorietà del processo tributario telematico, gli atti processuali devono essere depositati telematicamente; il deposito cartaceo di controdeduzioni non costituisce il mezzo corretto quando la legge impone il telematico.
  • La disciplina sopravvenuta che sana o regolarizza i vizi del deposito processuale non si applica retroattivamente ai giudizi non rientranti nel suo ambito temporale espressamente delimitato.
  • Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di documenti anche nuovi e preesistenti al primo grado, pure se la parte era rimasta contumace, purché la produzione non introduca eccezioni nuove o non ampli il thema decidendum oltre quanto già delineato in primo grado.
  • La produzione documentale in appello nel processo tributario non è incompatibile con il divieto di nuove eccezioni: il limite riguarda l'introduzione di nuove questioni sostanziali o difensive, non la mera integrazione probatoria di deduzioni già formulate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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