Cassazione Civile, Ordinanza n. 09652/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due opposizioni a decreti ingiuntivi promosse dal consorzio contro richieste di pagamento di crediti retributivi avanzate da due dipendenti. In primo grado il Tribunale aveva revocato i decreti monitori e condannato il consorzio al pagamento solo degli emolumenti maturati dal 18 luglio 2012, ritenendo prescritti i crediti precedenti. In appello i lavoratori sostenevano che, in base a un accordo del 1989 e a successive intese sindacali, spettassero loro anche contingenza ed EDR per periodi anteriori, e che alcune loro lettere fossero idonee a interrompere la prescrizione. Il consorzio, con appello incidentale, contestava l’interpretazione degli accordi sindacali e la ritenuta sospensione della prescrizione dal 18 luglio 2012 per effetto della legge Fornero, sostenendo che tale disciplina non avesse modificato il regime prescrizionale. La Corte d’appello ha accolto solo in parte le domande dei lavoratori, riconoscendo l’aumento del 10% sull’indennità di contingenza dal 1 gennaio 2006 e confermando per il resto la decorrenza dal 18 luglio 2012 delle altre voci, sulla base dell’effetto interruttivo di alcune intimazioni di pagamento limitatamente alla contingenza. In cassazione il consorzio ha denunciato violazione delle norme sull’interpretazione degli atti e sulla prescrizione; i lavoratori hanno proposto ricorso incidentale per sostenere che l’effetto interruttivo dovesse valere anche per tutte le altre voci retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale del consorzio sia il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del contenuto dei documenti e degli atti interruttivi della prescrizione, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo del ricorso principale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per i rapporti di lavoro privati non assistiti da stabilità reale dopo la riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della legge Fornero. Ha inoltre compensato integralmente le spese di legittimità e dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati dal ricorrente per dedurre una errata valutazione dei documenti, ma la Corte osserva che la censura in realtà richiede una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.
artt. 1219, 2943, 1324 e 1362 c.c.
Richiamati per sostenere che le missive dei lavoratori non fossero idonee a interrompere la prescrizione e che gli atti andassero interpretati secondo il criterio letterale; la Corte ribadisce che l'accertamento sulla idoneità interruttiva è di merito e non è censurabile se non per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicata.
artt. 2934, 2935, 2941 e 2948 c.c.
Richiamati da entrambe le parti sulla decorrenza e sospensione della prescrizione dei crediti retributivi; la Corte conferma il principio secondo cui, per i rapporti di lavoro privati privi di stabilità reale dopo la riforma del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto per i crediti non ancora prescritti al 18 luglio 2012.
La Corte richiama il depotenziamento della tutela reale operato dalla riforma del 2012 come dato decisivo per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto nei rapporti di lavoro privati interessati dalla nuova disciplina.
La Corte afferma che l'entrata in vigore della legge Fornero segna, per i crediti retributivi non ancora prescritti, il momento dal quale la prescrizione non decorre più in costanza di rapporto ma dalla cessazione del rapporto di lavoro.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che contesti l'interpretazione di un atto o di un documento deve indicare specificamente quali canoni legali di ermeneutica sarebbero stati violati e in che modo; altrimenti la doglianza si risolve in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del merito.
- L'idoneità di una diffida o di altra comunicazione scritta a interrompere la prescrizione richiede la chiara indicazione del debitore, la formulazione di una pretesa e una richiesta o intimazione di adempimento; la verifica della ricorrenza di tali requisiti è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Per i rapporti di lavoro privati non assistiti da stabilità reale dopo la riforma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, i crediti retributivi non ancora prescritti al 18 luglio 2012 iniziano a prescriversi solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- Se il motivo di ricorso per cassazione, pur formalmente dedotto come violazione di legge, mira in sostanza a ottenere una diversa lettura dei documenti o degli atti di causa, esso è inammissibile perché sollecita un riesame del merito.
- La prescrizione dei crediti da lavoro va distinta a seconda del regime di stabilità del rapporto: la modifica normativa introdotta dalla legge Fornero incide sulla concreta possibilità di far valere il diritto in costanza di rapporto e quindi sul momento iniziale del termine prescrizionale.
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