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Ordinanza

Ordinanza n. 266/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Questore della Provincia di Varese notificato in data 17 settembre 2025, con il quale è stata applicata alla ricorrente la misura del foglio di via obbligatorio ex art. 2 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di -OMISSIS- per anni tre dalla data di notifica del provvedimento, salvo specifica autorizzazione; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202504841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio disposto dal Questore di Varese, con divieto di ritorno nel territorio di un Comune per tre anni, salvo autorizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Varese notificato il 17 settembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, era motivato in relazione a fatti verificatisi nella tarda serata del 17 agosto 2025, per i quali la ricorrente era stata deferita all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'art. 633-bis c.p. e all'art. 18 del R.D. 773/1931. In particolare, l'amministrazione aveva ricondotto la condotta della ricorrente alla pericolosità per la sicurezza o la tranquillità pubblica prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 159/2011. La ricorrente ha inoltre dedotto l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalle limitazioni alla libertà di circolazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Al primo sommario esame proprio della fase cautelare, pur riservando ulteriori approfondimenti al giudizio di merito e riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'autorità amministrativa in materia, il Collegio ha ritenuto non irragionevole la valutazione secondo cui la condotta contestata alla ricorrente presentava connotati di pericolosità per la sicurezza o la tranquillità pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 159/2011. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché le limitazioni alla libertà di circolazione non risultavano idonee, allo stato, a cagionare un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali della ricorrente. A tale riguardo, ha valorizzato la possibilità, prevista dal provvedimento, di chiedere alla Questura un'autorizzazione motivata per recarsi nel Comune per comprovate esigenze di salute, studio o lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    Disciplina il foglio di via obbligatorio, misura impugnata nel giudizio.

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    Consente di considerare destinatari delle misure di prevenzione le persone ritenute pericolose per la sicurezza o la tranquillità pubblica; il TAR ha ritenuto non irragionevole l'applicazione della disposizione alla condotta contestata.

  • art. 633-bis c.p.

    Fattispecie di reato per la quale la ricorrente è stata deferita all'autorità giudiziaria e che concorre a fondare la motivazione del foglio di via.

  • art. 18 R.D. 773/1931

    Fattispecie relativa alla riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico non preavvisata, anch'essa richiamata nella motivazione del provvedimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dalla ricorrente.

  • art. 57 c.p.a.

    È stato richiamato quale base per la compensazione delle spese della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all'impugnazione di un foglio di via obbligatorio, il giudice amministrativo può ritenere sufficiente, ai fini del fumus, una valutazione non irragionevole dell'autorità di pubblica sicurezza circa la riconducibilità della condotta contestata alla pericolosità per la sicurezza o la tranquillità pubblica, riservando gli approfondimenti alla fase di merito, anche in considerazione dell'ampia discrezionalità amministrativa riconosciuta in materia.
  • Il periculum in mora non sussiste quando il divieto di ritorno imposto con il foglio di via non risulti, allo stato, idoneo a cagionare un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali del destinatario, soprattutto se il provvedimento consente di chiedere autorizzazioni motivate per comprovate esigenze di salute, studio o lavoro.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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