Ordinanza n. 21/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto -OMISSIS- del Rettore dell’Università degli Studi di Udine prot. n. 0159440 del 28 novembre 2025, avente ad oggetto “Approvazione atti procedura selettiva di chiamata per un posto di professore ordinario per il gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-06 CHIRURGIA GENERALE presso il DIPARTIMENTO DI MEDICINA, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240”; - dei verbali della Commissione giudicatrice; - dell’esito della valutazione comparativa operata dalla Commissione giudicatrice (verbale n. 2 del 10-17 novembre 2025); - dei giudizi e delle valutazioni della Commissione giudicatrice; - della nota della Università degli Studi di Udine ad oggetto “Riscontro Vs. istanza d.d. 12/01/2026”; - per quanto occorrer possa, e in relazione al motivo di ricorso rubricato sub III), del decreto rettorale -OMISSIS- del 22 settembre 2025, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli come sopra indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario, unitamente agli atti e alle valutazioni della commissione giudicatrice
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti di una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore ordinario nel gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-06 – Chirurgia generale. Sono stati contestati anche i verbali della commissione giudicatrice, l’esito della valutazione comparativa, i giudizi e le valutazioni dei candidati, la nomina della commissione e una nota dell’Università di riscontro a un’istanza del ricorrente. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di ricorso, limitandosi a dare atto della rinuncia alla domanda cautelare.
La decisione
Nel corso della camera di consiglio il difensore del ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, anche considerando quanto dichiarato dall’Amministrazione circa l’assunzione in servizio del candidato vincitore in una data non anteriore all’ottobre 2026. Il TAR ha preso atto della rinuncia, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora, e ha fissato l’udienza pubblica del 14 luglio 2026 per la trattazione del merito del ricorso. La liquidazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare; la domanda non è stata esaminata nel merito perché il ricorrente vi ha rinunciato.
art. 18, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240
Individua la base normativa della procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario, i cui atti sono stati impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata dal difensore in camera di consiglio, deve essere presa d’atto dal giudice e preclude l’esame dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- Quando la domanda cautelare viene abbandonata ma il ricorso mantiene interesse alla decisione di merito, il giudice può fissare l’udienza pubblica per la trattazione del merito e rinviare a tale fase la liquidazione delle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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