Ordinanza n. 20/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare -OMISSIS- del 06.11.2025 e notificato il 26.11.2025 contenente azione di rivalsa per responsabilità amministrativa indiretta, con richiesta di rimborso della somma di € 89.684,84 oltre interessi legali al soddisfo; nonché di tutti gli atti annessi, connessi, presupposto e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale di messa in mora e richiesta di rimborso pro quota di € 89.684,84, oltre interessi legali, per somme versate a terzi in esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Bologna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota del Ministero della Difesa contenente un’azione di rivalsa per responsabilità amministrativa indiretta e la richiesta di rimborso pro quota delle somme corrisposte a terzi in base a una sentenza civile. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure di legittimità dedotte, riservando al giudizio di merito la valutazione della loro fondatezza. Sono inoltre riservate le questioni preliminari, compresa quella relativa alla giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che l’atto impugnato, qualificato come atto di messa in mora, non costituisca un provvedimento esecutivo direttamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente. Di conseguenza, non è stato ravvisato un danno grave e irreparabile nelle more della decisione di merito, con conseguente assenza del presupposto cautelare del periculum in mora. Il Collegio ha rinviato al giudizio di merito ogni valutazione sulla fondatezza delle censure e ha espressamente riservato anche la decisione sulle questioni preliminari, inclusa la giurisdizione. È stata fissata l’udienza pubblica del 4 giugno 2026; le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è fondato sull’assenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’atto impugnato.
Massime di principio
- Un atto di messa in mora che formula una richiesta di rimborso, ma non dispone direttamente l’esecuzione coattiva né produce un’immediata lesione della sfera giuridica del destinatario, non giustifica la sospensione cautelare in assenza di un danno grave e irreparabile nelle more del giudizio.
- Quando l’atto impugnato non ha efficacia esecutiva immediata e non determina un pregiudizio attuale e irreversibile, il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare riservando al merito l’esame della fondatezza delle censure e delle questioni preliminari, compresa la giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
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