Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti presentati il 16.2.2026: della determinazione del responsabile di acquisizione beni e servizi n. 15 del 14.01.2026 di aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema PACS regionale in favore del costituendo RTI FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. (CF 09435590154) - EL.CO. (CF 01814170047) - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (C.F. 93027710016), per un importo di € 11.460.000,00;

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema PACS regionale in favore di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

L'impresa concorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la determinazione della stazione appaltante recante l'aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema PACS regionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. Nel corso della camera di consiglio, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare dopo che la stazione appaltante ha dichiarato il proprio impegno a non stipulare il contratto relativo all'appalto.

La decisione

Il Tribunale ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, determinata dall'impegno della stazione appaltante a non stipulare il contratto d'appalto. Non è stata quindi esaminata nel merito la domanda cautelare, né sono stati valutati fumus boni iuris o periculum in mora. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 22 aprile 2026. Ogni statuizione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina generale delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'ordinanza non applica nel merito i relativi presupposti, poiché prende atto della rinuncia all'istanza.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata in udienza dalla parte ricorrente e resa possibile dall'impegno dell'amministrazione a non stipulare il contratto, deve essere recepita dal giudice senza esame dei presupposti cautelari di fumus boni iuris e periculum in mora.
  • Quando la domanda cautelare viene abbandonata ma il giudizio di annullamento resta pendente, il giudice può fissare la trattazione del merito e rinviare alla decisione definitiva ogni statuizione sulle spese, incluse quelle della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.