Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti presentati il 16.2.2026: della determinazione del responsabile di acquisizione beni e servizi n. 15 del 14.01.2026 di aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema PACS regionale in favore del costituendo RTI FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. (CF 09435590154) - EL.CO. (CF 01814170047) - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (C.F. 93027710016), per un importo di € 11.460.000,00;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema PACS regionale in favore di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
Esito
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la determinazione della stazione appaltante recante l'aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema PACS regionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. Nel corso della camera di consiglio, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare dopo che la stazione appaltante ha dichiarato il proprio impegno a non stipulare il contratto relativo all'appalto.
La decisione
Il Tribunale ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, determinata dall'impegno della stazione appaltante a non stipulare il contratto d'appalto. Non è stata quindi esaminata nel merito la domanda cautelare, né sono stati valutati fumus boni iuris o periculum in mora. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 22 aprile 2026. Ogni statuizione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina generale delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'ordinanza non applica nel merito i relativi presupposti, poiché prende atto della rinuncia all'istanza.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata in udienza dalla parte ricorrente e resa possibile dall'impegno dell'amministrazione a non stipulare il contratto, deve essere recepita dal giudice senza esame dei presupposti cautelari di fumus boni iuris e periculum in mora.
- Quando la domanda cautelare viene abbandonata ma il giudizio di annullamento resta pendente, il giudice può fissare la trattazione del merito e rinviare alla decisione definitiva ogni statuizione sulle spese, incluse quelle della fase cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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