Ordinanza n. 473/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’accertamento A) ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 9 giugno 2023 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrifotovoltaico su un’area sita nel Comune di Costa di Rovigo, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere; B) in via subordinata, dell’illegittimità della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 5 dicembre 2025 prot. n. 231743 recante riscontro alla diffida inviata dalla ricorrente in data 21 novembre 2025 e per il conseguente annullamento della stessa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nella definizione dell’istanza di VIA per un impianto agrifotovoltaico e, in subordine, nota ministeriale soprassessoria di riscontro alla diffida
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, in via principale, l’azione ex art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC rispetto all’istanza di VIA presentata il 9 giugno 2023, relativa alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 58,917 MW nel Comune di Costa di Rovigo, nonché alla successiva diffida del 21 novembre 2025. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della nota ministeriale del 5 dicembre 2025, con la quale l’Amministrazione ha comunicato di avere trasmesso la documentazione alla Commissione competente e di dovere attendere il completamento dell’istruttoria tecnica prima dell’adozione del provvedimento finale. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di irricevibilità dell’azione avverso il silenzio, poiché il ricorso sembrava proposto oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. Ha inoltre rilevato un possibile profilo di inammissibilità della domanda subordinata di annullamento, per carenza di interesse, in quanto la nota impugnata appariva avere natura soprassessoria e non immediatamente lesiva.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito nessuna delle due domande. Ha ritenuto necessario convertire il rito in rito ordinario, considerata la connessione tra l’azione avverso il silenzio, soggetta al rito speciale, e la domanda subordinata di annullamento, soggetta al rito ordinario. Il Collegio ha affermato che la conversione può essere disposta anche quando le domande soggette a riti diversi siano formulate in via gradata, non essendovi una disposizione del codice del processo amministrativo che lo impedisca. La conversione è stata disposta ai fini dell’eventuale trattazione congiunta delle domande nella medesima udienza. Il TAR ha fissato, ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., la camera di consiglio del 9 aprile 2026 per il prosieguo del giudizio, riservando a tale sede l’esame dei possibili profili di irricevibilità dell’azione avverso il silenzio e di inammissibilità della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la domanda principale è stata proposta ai sensi di tale disposizione, ma la relativa ricevibilità è stata rimessa alla successiva decisione.
art. 31, comma 2, c.p.a.
Prevede il termine decadenziale per la proposizione dell’azione avverso il silenzio; il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile superamento di tale termine.
art. 32 c.p.a.
Consente il cumulo di domande connesse e stabilisce la disciplina applicabile quando le azioni siano soggette a riti diversi; il TAR ne ha ricavato la possibilità di convertire il rito anche per domande proposte in via subordinata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio questioni rilevanti per la decisione, assegnando alle parti un termine per le osservazioni; la disposizione è stata richiamata per i possibili profili di irricevibilità e inammissibilità.
art. 72-bis c.p.a.
È stato richiamato per fissare la camera di consiglio destinata al prosieguo del giudizio relativo a ricorsi suscettibili di immediata definizione.
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
Costituisce la base normativa dell’istanza di VIA presentata dalla società per l’impianto fotovoltaico.
Massime di principio
- Quando nello stesso giudizio sono cumulate domande connesse soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario, salvo le specifiche eccezioni previste dal codice del processo amministrativo.
- La conversione del rito può essere disposta anche quando le domande soggette a riti diversi siano proposte in via subordinata o gradata, purché siano connesse e sussistano i presupposti per la trattazione nel medesimo giudizio.
- L’azione avverso il silenzio può essere dichiarata irricevibile se proposta oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.; tale questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice nel rispetto del contraddittorio processuale.
- Una nota con cui l’amministrazione comunica che l’istruttoria è ancora in corso e che il provvedimento finale sarà adottato successivamente può avere natura soprassessoria e, in assenza di immediata lesività, determinare l’inammissibilità per carenza di interesse dell’azione di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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