Ordinanza n. 476/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ag.E.A.) in data 5 dicembre 2025 prot. n. AGEA.AGA.2025.82516, avente ad oggetto «Regime quote latte – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ai sensi dell’art. 10 bis, commi 1, 2 e 3 del D.L. 13 giugno 2023, n°69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n°103», con tutti i suoi allegati, a mezzo del quale è stato ricalcolato il prelievo latte dovuto dal ricorrente per le annate lattiere 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, nonché tutti gli atti ad esso presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ricalcolo del prelievo supplementare relativo a più annate lattiere, con i relativi allegati e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Ag.E.A. ha ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per le annate lattiere 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, proponendo anche istanza cautelare. In via principale ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3 e 6 dell’art. 10-bis del decreto-legge n. 29 del 2023, convertito dalla legge n. 103 del 2023, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., contestando, tra l’altro, l’assenza di contraddittorio procedimentale, la limitazione soggettiva dell’accesso al ricalcolo, l’utilizzo di criteri riferiti a categorie originariamente escluse dal sistema delle quote latte e l’incidenza sulla prescrizione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis, comma 3, della legge n. 103/2023, il difetto di istruttoria e motivazione, l’arbitrarietà e illogicità nella determinazione degli interessi, la prescrizione del credito di Ag.E.A., l’erronea quantificazione del debito, la mancata considerazione delle compensazioni operate sui contributi PAC e la lesione del diritto di difesa. Il TAR Veneto ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di competenza territoriale e ha sottoposto la questione alle parti.
La decisione
Il TAR Veneto non ha esaminato il merito dei motivi né l’istanza cautelare e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. Il Collegio ha ritenuto che la contestazione principale riguardi l’intera operazione di compensazione nazionale e la procedura generale di calcolo e riscossione dei prelievi supplementari sull’intero territorio nazionale. Le risultanze della compensazione nazionale sono state qualificate come atto amministrativo generale, poiché non individuano direttamente i destinatari, individuati solo mediante successivi provvedimenti individuali, tra cui quello impugnato. Poiché l’eventuale accoglimento della censura principale potrebbe produrre effetti ultra partes, incidendo sulla posizione di tutti i produttori di latte tenuti al pagamento del prelievo, trova applicazione il criterio di competenza previsto per gli atti normativi o generali, con attrazione anche della competenza relativa al provvedimento applicativo individuale. La proposizione subordinata di censure riferite alla posizione personale del ricorrente non impedisce la declinatoria, poiché, in caso di fondatezza del motivo principale, tali censure non dovrebbero essere esaminate. Il ricorso potrà essere riassunto dinanzi al TAR Lazio ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa agli atti normativi o generali è radicata presso il TAR Lazio, sede di Roma, e attrae anche la competenza sul provvedimento applicativo dal quale deriva l’interesse a ricorrere.
art. 15, comma 4, c.p.a.
In caso di declinatoria della competenza territoriale, il processo può essere riassunto dinanzi al giudice indicato come competente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di prospettare d’ufficio una questione rilevata ai fini della decisione e di sottoporla al contraddittorio delle parti.
art. 10-bis d.l. n. 29/2023, convertito dalla l. n. 103/2023
Disciplina il ricalcolo del prelievo supplementare e costituisce la base normativa della controversia; la sua legittimità è stata contestata dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, non esaminata per difetto di competenza.
art. 24 Cost.
Parametro costituzionale invocato dal ricorrente in relazione alle garanzie di difesa, non esaminato per difetto di competenza.
sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 4/2019
Richiamata per il criterio secondo cui l’annullamento di un atto generale può eccezionalmente produrre effetti ultra partes quando il vizio dedotto è inscindibile e la pronuncia incide necessariamente sulla posizione di una pluralità indeterminata di soggetti.
Massime di principio
- Quando il ricorso contesta in via principale la legittimità di un’operazione amministrativa generale, avente rilievo nazionale e non ancora riferita a destinatari individuati, la controversia rientra nella competenza territoriale prevista per gli atti generali.
- La competenza territoriale relativa all’atto amministrativo generale attrae anche quella relativa al successivo provvedimento individuale applicativo dal quale deriva l’interesse concreto a ricorrere.
- La competenza del TAR Lazio, sede di Roma, prevista per gli atti normativi o generali di rilievo nazionale, opera anche quando l’impugnazione dell’atto individuale sia accompagnata da censure subordinate riferite alla posizione del singolo destinatario.
- La contestazione di un vizio inscindibile dell’intera procedura nazionale può giustificare, in caso di accoglimento, effetti ultra partes della pronuncia di annullamento; tale potenziale effetto rileva ai fini dell’individuazione della competenza territoriale.
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