Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 472/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’accertamento A) ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 26 maggio 2023 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrifotovoltaico sull’area sita nel Comune di Trecenta, in via Adolfo Azzi, SNC, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere; B) in via subordinata, dell’illegittimità della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 5 dicembre 2025 prot. n. 231743 recante riscontro alla diffida inviata dalla ricorrente in data 21 novembre 2025 e per il conseguente annullamento della stessa;

Giustizia amministrativa202600009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia sull’istanza di VIA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrifotovoltaico e, in via subordinata, nota ministeriale di riscontro alla diffida

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto, in via principale, un’azione ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sull’istanza di VIA presentata il 26 maggio 2023 ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, nonché sulla successiva diffida del 21 novembre 2025. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della nota ministeriale con cui l’amministrazione ha comunicato di avere trasmesso la documentazione alla Commissione competente e di dover attendere il completamento dell’istruttoria tecnica prima dell’adozione del provvedimento finale. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità dell’azione avverso il silenzio per tardiva notificazione del ricorso rispetto al termine decadenziale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio un possibile difetto di interesse all’impugnazione della nota, ritenuta prima facie soprassessoria e non immediatamente lesiva.

La decisione

L’ordinanza non definisce le domande nel merito. Il Collegio ha rilevato che l’eventuale fondatezza dell’eccezione di tardività dell’azione avverso il silenzio potrebbe essere decisiva e renderebbe necessario esaminare la domanda subordinata di annullamento, soggetta al rito ordinario. Poiché le domande connesse sono soggette a riti diversi, il TAR ha interpretato l’art. 32 c.p.a. nel senso che la conversione del rito può essere disposta anche quando le domande siano formulate in via gradata. Ha quindi convertito il rito in quello ordinario, per consentire l’eventuale trattazione congiunta delle due domande. Ha inoltre segnalato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità per carenza di interesse della domanda di annullamento, poiché la nota impugnata appare avere natura soprassessoria e non immediatamente lesiva. È stata fissata una successiva camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la relativa domanda è stata proposta dalla società ricorrente.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    Prevede il termine decadenziale rilevante per la proposizione dell’azione contro il silenzio; il Ministero ne ha dedotto la tardività del ricorso.

  • art. 32 c.p.a.

    Consente il cumulo di domande connesse, disciplina il rito applicabile quando le azioni siano soggette a riti diversi e consente la conversione delle azioni; secondo il TAR, la conversione è possibile anche per domande formulate in via subordinata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità, previa sottoposizione della questione alle parti; nel caso concreto è stato rilevato il possibile difetto di interesse all’impugnazione di una nota soprassessoria.

  • art. 72-bis c.p.a.

    È stato applicato per fissare la camera di consiglio destinata al prosieguo del giudizio e all’eventuale definizione della controversia.

  • art. 23 d.lgs. n. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’istanza di VIA presentata dalla società; l’ordinanza non esamina nel merito il procedimento di valutazione ambientale.

Massime di principio

  • Quando nello stesso giudizio sono cumulate domande connesse soggette a riti diversi, il giudice può convertire il rito in quello ordinario ai sensi dell’art. 32 c.p.a., anche se le domande sono proposte in via subordinata, purché ciò consenta una trattazione processuale coerente ed eventualmente congiunta.
  • La domanda di annullamento di una comunicazione meramente soprassessoria, che si limiti a rappresentare la pendenza dell’istruttoria e rinvii l’adozione del provvedimento finale senza determinare una lesione attuale, può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
  • Nell’azione avverso il silenzio, l’eccezione relativa al rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. può incidere sulla necessità di esaminare una domanda subordinata di annullamento proposta contro un atto sopravvenuto; tale connessione può giustificare la conversione del rito.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.