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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29022/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento dei danni proposta da una persona che assumeva di essere stata diffamata da un docufilm, intitolato "La memoria di Giano", realizzato e diffuso dalla controparte e inerente a vicende storiche legate all'eccidio nazifascista di Santa Giustina in Colle dell'aprile 1945. Il giudice di primo grado rigettava la domanda e la Corte d'appello di Venezia confermava il rigetto, escludendo sia il carattere diffamatorio dell'opera nei confronti dell'attore e di un suo familiare, sia la prova di un danno concretamente patito. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., per asserita omessa pronuncia sull'intera domanda e sulla natura diffamatoria del docufilm; 2) violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva la domanda di accertamento della natura diffamatoria formulata nella prima memoria; 3) violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 51 c.p., per avere escluso la natura diffamatoria dei contenuti del docufilm nei confronti del fratello dell'attore; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere negato la prova presuntiva del danno morale soggettivo; 5) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere considerato plurime circostanze da cui inferire il danno morale. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: i primi due perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato nel merito la natura diffamatoria dell'opera, rendendo irrilevanti le doglianze su omessa pronuncia e tardività; il terzo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. I motivi quarto e quinto sono stati ritenuti inammissibili e comunque assorbiti dall'inammissibilità dei precedenti, poiché, escluso il carattere illecito/diffamatorio della condotta, veniva meno ogni rilievo delle censure sul danno. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse comunque esaminato il merito della dedotta diffamazione, sicché le censure di omessa pronuncia e di tardività della domanda erano irrilevanti; ha poi qualificato le ulteriori doglianze come mere contestazioni della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove, non sindacabili in cassazione come violazioni di legge. I motivi relativi al danno sono stati considerati assorbiti dall'esclusione del carattere diffamatorio dell'opera. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è irrilevante quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il merito della domanda, anche implicitamente o in via sostanziale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione della domanda; la Corte non affronta nel merito il canone ermeneutico, ritenendo la censura inammissibile.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione della domanda; la Corte non affronta nel merito il canone ermeneutico, ritenendo la censura inammissibile.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione della domanda; la Corte non affronta nel merito il canone ermeneutico, ritenendo la censura inammissibile.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La doglianza sulla tardività della domanda introdotta con la prima memoria è inammissibile se il giudice di merito ha comunque esaminato la questione sostanziale cui la domanda si riferisce.

  • art. 2043 c.c.

    La violazione dell'art. 2043 c.c. non può essere dedotta quando la critica investe soltanto la ricostruzione del fatto concreto e la valutazione delle prove, e non l'erronea interpretazione della fattispecie astratta.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 2043 c.c. per sostenere la diffamatorietà dell'opera; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del fatto.

  • art. 2727 c.c.

    La prova presuntiva del danno non può essere rivalutata in cassazione quando la censura mira a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva del danno non può essere rivalutata in cassazione quando la censura mira a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per violazione di norme processuali è inammissibile se la censura è, in realtà, volta a contestare la valutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per censurare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è configurabile quando la censura si risolve nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie; inoltre opera il limite derivante dall'art. 348-ter c.p.c. in caso di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di conferma della decisione di primo grado sulla base delle medesime considerazioni in fatto, non è invocabile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile, sotto forma di violazione di legge, una censura che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione di omessa pronuncia è irrilevante quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato il nucleo sostanziale della domanda, anche se non ne abbia seguito la qualificazione giuridica prospettata dalla parte.
  • La doglianza sulla tardività di una domanda o di una precisazione difensiva non può essere coltivata utilmente se il giudice di merito ha comunque deciso sul contenuto sostanziale della pretesa cui essa si riferisce.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del compendio istruttorio né una diversa inferenza presuntiva rispetto a quella operata dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • Quando è escluso l'illecito alla base della pretesa risarcitoria, le censure relative alla prova del danno restano assorbite perché prive di autonoma decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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