Cassazione Civile, Ordinanza n. 32547/2025 del 13/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Gli investitori agivano per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’appropriazione indebita, da parte di un promotore finanziario della banca, di somme di denaro a loro appartenenti e da essi consegnate per operazioni di investimento. In primo grado la banca era stata condannata, con accertamento di un concorso di colpa dei danneggiati nella misura del 50%. La Corte d’appello, invece, accoglieva il gravame della banca e respingeva la domanda risarcitoria, ritenendo che la condotta degli investitori presentasse connotati di anomalia tali da escludere il nesso di necessaria occasionalità tra il danno e le incombenze affidate al promotore. Nel ricorso per cassazione gli investitori deducevano: 1) nullità della sentenza per motivazione inesistente o incomprensibile, per mancata spiegazione delle ragioni dell’esclusione totale della responsabilità della banca; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sul processo, contestando il rilievo attribuito alla non autenticità delle ricevute di versamento e alla mancata considerazione della contestazione già svolta in giudizio; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1227, 2049 e 2697 c.c. e dell’art. 31 t.u.f., sostenendo che fosse stato ignorato il nesso di occasionalità necessaria tra promotore e banca e che fosse stata erroneamente applicata la regola sull’onere della prova; 4) violazione delle norme processuali sull’appello incidentale, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto assorbito il gravame incidentale senza valutarlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d’appello superava il controllo sul minimo costituzionale perché indicava gli elementi fattuali posti a base dell’accertamento dell’anomalia della condotta degli investitori e dell’esclusione del nesso causale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza investiva, in sostanza, una questione di fatto e non era formulata con la necessaria specificità; inoltre, l’omessa valutazione di una contestazione processuale non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che esso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’anomala condotta degli investitori idonea a spezzare il nesso di necessaria occasionalità, e che la censura sull’onere della prova mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Infine, ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché infondato nel presupposto: la Corte d’appello non aveva dichiarato assorbito l’appello incidentale, ma lo aveva respinto motivandone il rigetto per incompatibilità con le ragioni dell’accoglimento dell’appello principale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; nel caso concreto la sentenza impugnata superava tale soglia.
La nullità processuale non è configurabile quando l’atto raggiunge lo scopo e la motivazione consente di ricostruire l’iter logico decisorio.
La motivazione della sentenza deve rendere percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’omessa valutazione di un fatto processuale o di una contestazione può essere dedotta come nullità processuale, non come omesso esame di fatti sostanziali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È censurabile solo l’omesso esame di fatti storici decisivi e controversi, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
La decisione non ha omesso di pronunciarsi sul punto decisivo dedotto, poiché il gravame incidentale è stato rigettato, non dichiarato assorbito.
La non contestazione rileva solo se la sentenza ne abbia fatto effettivo uso; nel caso concreto non risultava che il giudice d’appello avesse fondato la decisione su tale regola.
La censura non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio, essendo riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale delle prove.
La doglianza sull’onere della prova è inammissibile se mira soltanto a contestare l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
La responsabilità del danneggiante può essere esclusa o ridotta in presenza di condotta del danneggiato connotata da anomalia idonea a incidere sul nesso causale.
La responsabilità del preponente per il fatto del preposto presuppone il nesso di necessaria occasionalità tra mansioni affidate e fatto dannoso; tale nesso viene meno se la condotta del danneggiato si pone come anomala e consapevolmente agevolatrice dell’illecito.
La responsabilità dell’intermediario per l’operato del promotore richiede la sussistenza del collegamento funzionale tra l’attività del promotore e l’incarico affidatogli, collegamento escluso in presenza di condotte eccezionalmente anomale degli investitori.
Le spese seguono la soccombenza.
L’appello incidentale deve essere esaminato; nella specie non era stato assorbito ma respinto per incompatibilità con l’accoglimento dell’appello principale.
Le censure sull’appello incidentale sono infondate quando la sentenza d’appello abbia effettivamente deciso sul punto, anche per implicita incompatibilità logica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato al minimo costituzionale: è deducibile solo l’anomalia motivazionale radicale, non la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La deduzione di omesso esame di una contestazione processuale non va veicolata come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma semmai come vizio processuale specificamente e autosufficientemente allegato.
- La responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore può essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di tale anomalia da interrompere il nesso di necessaria occasionalità tra incarico e fatto illecito.
- Le censure in materia di onere della prova non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito istruttorio, che resta riservata al giudice di merito.
- L’appello incidentale non è omesso quando la sentenza d’appello lo respinge espressamente o lo considera incompatibile con l’accoglimento dell’appello principale.
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