Cassazione Civile, Ordinanza n. 06758/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di apprendistato cessato il 2 gennaio 2010 a seguito di disdetta comunicata il 22 dicembre 2009. Il lavoratore aveva già promosso un primo giudizio contro la società, nel quale era stata accertata la nullità del contratto di apprendistato per difetto dello scopo formativo e, conseguentemente, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con condanna al pagamento di differenze retributive; in quel primo giudizio, però, non era stata pronunciata la riammissione in servizio, perché l'atto finale era stato qualificato come disdetta di un rapporto a termine e non come licenziamento, con esclusione dell'applicabilità della tutela reale e della disciplina dei licenziamenti. Nel secondo giudizio il lavoratore ha chiesto, in via principale, di accertare la nullità del contratto di apprendistato e la perdurante sussistenza del rapporto di lavoro, con condanna della società alla riammissione nel posto di lavoro e al pagamento delle differenze retributive, oppure, in subordine, il risarcimento del danno. La Corte d'appello ha rigettato l'appello richiamando il giudicato formatosi sul primo giudizio e il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. In cassazione il lavoratore ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c. e nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., sostenendo che l'inammissibilità della domanda di riammissione nel primo processo non precludeva la sua riproposizione in un giudizio successivo e che il primo giudicato avrebbe invece consentito di far valere in qualsiasi momento la nullità del termine e le relative conseguenze reintegratorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'espressione contenuta nella precedente decisione d'appello, secondo cui l'azione di nullità del termine è proponibile in qualsiasi momento, si riferiva solo al piano astratto dell'impugnazione del termine e non incideva sulla diversa questione dell'estensione del giudicato esterno. Ha quindi ribadito che, nel caso di cessazione del rapporto per scadenza di un contratto a termine ritenuto illegittimo e di comunicazione di disdetta, non si applicano né l'art. 6 della L. n. 604/1966 né l'art. 18 della L. n. 300/1970, trattandosi di fattispecie diversa dal licenziamento. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudicato, esplicito e implicito, si forma sulla complessiva portata della decisione e sulla premessa logica necessaria del dispositivo, precludendo il riesame di un punto di diritto già accertato tra le stesse parti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per censurare e poi per definire l'efficacia del giudicato esterno, che copre il dedotto e il deducibile e preclude il riesame del punto già deciso
invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità della sentenza e alla riproposizione della domanda in un successivo giudizio
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non ritenuto violato
indicata come norma del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione
indicata come norma del vizio di nullità della sentenza dedotto in cassazione
art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604
ritenuto non applicabile alla disdetta di un contratto a termine illegittimamente stipulato, perché norma riferita all'impugnazione del licenziamento
art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300
ritenuto non applicabile alla cessazione per scadenza del termine e relativa disdetta, non essendovi un licenziamento in senso tecnico
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'autorità del giudicato esterno non si limita al solo dispositivo, ma comprende anche i punti di diritto e di fatto che costituiscono la premessa logica indispensabile della decisione, impedendo di rimettere in discussione tra le stesse parti quanto già definitivamente accertato.
- L'interpretazione del giudicato deve essere compiuta avendo riguardo al dispositivo e alla motivazione che lo sorregge; il riferimento alla domanda delle parti ha funzione solo residuale, se persiste un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
- Nel rapporto di lavoro, la cessazione per disdetta conseguente alla scadenza di un termine, anche se nullo o illegittimamente apposto, è distinta dal licenziamento: perciò non si applicano automaticamente la disciplina dell'impugnazione del licenziamento e la tutela reale prevista per il recesso datoriale.
- La conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato può fondare il diritto del lavoratore a riprendere servizio e a chiedere il risarcimento solo secondo le regole proprie della mora accipiendi e dell'effettiva offerta della prestazione, non sulla base della disciplina del licenziamento illegittimo.
- Chi censura in cassazione la violazione del giudicato esterno deve riportare in ricorso il testo del giudicato che assume mal interpretato, insieme a motivazione e dispositivo, perché la Corte possa esercitare il controllo sulla corretta portata della decisione precedente.
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