Cassazione Civile, Ordinanza n. 06742/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una diffida accertativa emessa dalla Direzione territoriale del lavoro nei confronti del datore di lavoro, con cui gli veniva intimato di pagare alla lavoratrice somme a titolo di retribuzioni, ratei di tredicesima e quattordicesima, contributi non versati e quote di TFR per un determinato periodo. Il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno ritenuto illegittima la diffida e hanno revocato il decreto ingiuntivo emesso sulla sua base, rilevando che non era stato previamente accertato il rapporto di lavoro e che mancava prova certa della subordinazione nel periodo indicato. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha censurato la decisione deducendo la violazione dell'art. 416, comma 3, c.p.c., sostenendo che tra i giudizi vi fosse continenza, che il datore di lavoro non avesse contestato l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo in contestazione e che quindi operasse il principio di non contestazione, con conseguente insussistenza di un onere probatorio a suo carico. Ha inoltre contestato, sia pure senza articolare specificamente il vizio, la valutazione delle prove testimoniali e l'affermazione di carenza di elementi istruttori sul rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato i principi sull'onere della prova e sulla non contestazione: a fronte di una domanda di pagamento fondata sull'esistenza di un rapporto di lavoro, spettava alla lavoratrice provare non solo il credito, ma anche il fatto costitutivo del rapporto e delle relative pretese. È stato inoltre affermato che il datore di lavoro non aveva svolto una contestazione tale da integrare riconoscimento del rapporto, ma aveva dedotto circostanze neutre. Le doglianze sulla valutazione del materiale istruttorio sono state reputate non scrutinabili in cassazione perché attinenti al merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 416, comma 3, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in presenza di mancata contestazione dei fatti costitutivi, non residuasse un onere allegatorio e probatorio a suo carico; la Corte ha però escluso che nel caso concreto si fosse verificata una non contestazione idonea a spostare l'onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro di censura per la dedotta violazione di legge; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze perché miravano in realtà a rivalutare il merito e le risultanze istruttorie.
Massime di principio
- In una domanda di pagamento fondata sull'esistenza di un rapporto di lavoro, l'attore deve provare non solo il credito azionato ma anche il fatto costitutivo del rapporto e il suo concreto svolgimento nel periodo dedotto, salvo effettiva e specifica non contestazione della controparte.
- Il principio di non contestazione opera solo quando la controparte ometta di contestare in modo specifico fatti altrettanto specificamente allegati; non è sufficiente una difesa con allegazioni neutrali o incompatibili solo in modo indiretto con il fatto costitutivo della domanda.
- La valutazione delle prove testimoniali e, più in generale, del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione se la motivazione è coerente e non presenta vizi sindacabili nei limiti del giudizio di legittimità.
- Quando la censura di violazione di legge in realtà mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove, il ricorso è inammissibile.
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