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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06635/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte appellante)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di appello nel quale la corte territoriale, dopo che il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della sede di Ancona di un'associazione di proprietari, ha disposto la rinotifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza alla sede di Milano, qualificandola come soggetto legittimato passivo "ad ogni effetto sanante". L'associazione ha impugnato tale ordinanza con ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che il soggetto passivo del ricorso era stato individuato esclusivamente nella sede di Ancona e non in altri soggetti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 157, 164 e 291 c.p.c., assumendo che la corte d'appello non potesse ritenere sanato il vizio di vocatio in ius nei confronti della sede di Milano, poiché la sanatoria sarebbe possibile solo per costituzione del convenuto o per rinnovazione dell'atto nullo, circostanze non verificatesi. Il resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per cassazione, sostenendo che l'ordinanza impugnata fosse un provvedimento meramente istruttorio e revocabile, privo di decisorietà definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare del controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza della corte d'appello, limitandosi a disporre la notifica del ricorso e del decreto a un soggetto ritenuto allo stato degli atti titolare del rapporto, avesse natura ordinatoria e strumentale, priva di contenuto decisorio definitivo sul rapporto controverso e sul giudizio nel suo complesso. Di conseguenza, non era suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. L'inammissibilità ha reso assorbiti sia i motivi di ricorso sia l'istanza di riunione ad altro procedimento. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato come norma asseritamente violata dal ricorrente, ma la Corte non esamina il merito della censura perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di decisorietà del provvedimento impugnato.

  • art. 157 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente in relazione alla dedotta mancata sanatoria del vizio di vocatio in ius; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 164 c.p.c.

    È richiamato quale parametro della nullità della vocatio in ius e della sua sanatoria, ma la Corte non decide sulla censura nel merito.

  • art. 291 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente sulla rinnovazione della notificazione dell'atto nullo; la Corte non ne affronta l'applicazione concreta per l'inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    È indicato come parametro del ricorso straordinario; la Corte afferma che un'ordinanza meramente ordinatoria e non decisoria non è impugnabile ai sensi di tale disposizione.

  • art. 13 comma quater d.p.r. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Un'ordinanza che abbia funzione meramente istruttoria, ordinatoria o preparatoria, e che non definisca in modo irretrattabile alcuna questione di merito o di rito, non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
  • La valutazione del giudice di merito circa il soggetto da ritenere, allo stato degli atti, legittimato passivo e la conseguente disposizione di rinnovazione o rinotifica dell'atto non integra, di per sé, una decisione definitiva impugnabile in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di impugnabilità del provvedimento, restano assorbite le censure di merito e le ulteriori istanze processuali incidentali.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza e può determinare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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