Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06752/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e dal conseguente rigetto, in primo e secondo grado, della domanda con cui la stessa chiedeva l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e la reiscrizione negli elenchi. Il tribunale aveva ritenuto tardivo il ricorso, poiché la cancellazione era stata pubblicata sul sito INPS il 18 settembre 2015 e l'azione giudiziaria era stata proposta solo il 5 dicembre 2016. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che l'art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970, l'art. 11 del d.l. n. 375/1993, l'art. 12-bis del r.d. n. 1949/1940, nonché gli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., non consentissero di attribuire efficacia retroattiva alla disciplina che considera conoscibile la cancellazione mediante pubblicazione telematica sul sito INPS e fa decorrere da tale pubblicazione il termine di 120 giorni per agire, perché il rapporto lavorativo era anteriore all'entrata in vigore della norma e sarebbe stata necessaria una comunicazione personale dell'atto amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha richiamato il proprio precedente secondo cui la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante pubblicazione telematica sul sito INPS, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011, può riguardare anche giornate riferite a elenchi nominativi annuali anteriori all'entrata in vigore della norma. Secondo la Corte non vi è retroattività della disciplina né necessità di una disciplina transitoria, poiché le modalità telematiche di notifica si applicano ai disconoscimenti intervenuti dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa scritta dell'INPS. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/1970

    richiamato dalla ricorrente come norma che prevede il termine di 120 giorni per impugnare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi bracciantili

  • art. 11 d.l. n. 375/1993

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sulla cancellazione/reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli

  • art. 12-bis r.d. n. 1949/1940

    richiamato dalla ricorrente quale ulteriore base normativa della disciplina degli elenchi bracciantili

  • artt. 11 e 12 disp. att. c.c.

    invocati per sostenere l'assenza di retroattività della disciplina sopravvenuta

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge e vizi processuali

  • art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    la Corte ne afferma l'applicabilità alle notifiche telematiche del disconoscimento delle giornate lavorative, anche con riferimento a giornate antecedenti alla sua entrata in vigore

  • art. 43, comma 7, d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020

    richiamato nel precedente giurisprudenziale menzionato dalla Corte come modifica successiva del testo originario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il collegamento al contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • La pubblicazione telematica sul sito INPS del provvedimento di disconoscimento o cancellazione dagli elenchi dei braccianti integra una forma valida di notificazione/conoscenza legale ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
  • Tale modalità di comunicazione può essere utilizzata anche quando le giornate di lavoro disconosciute si riferiscano a elenchi annuali formati prima dell'entrata in vigore della norma, purché il disconoscimento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della disciplina sulle notifiche telematiche.
  • Non si configura retroattività della norma processuale/di comunicazione quando essa disciplina soltanto le modalità di notificazione di atti amministrativi adottati dopo la sua entrata in vigore, ancorché relativi a situazioni lavorative pregresse.
  • In presenza di consolidato orientamento di legittimità sul punto, la censura che prospetti la necessità di comunicazione personale in luogo della pubblicazione telematica è infondata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.