Cassazione Civile, Ordinanza n. 06752/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e dal conseguente rigetto, in primo e secondo grado, della domanda con cui la stessa chiedeva l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e la reiscrizione negli elenchi. Il tribunale aveva ritenuto tardivo il ricorso, poiché la cancellazione era stata pubblicata sul sito INPS il 18 settembre 2015 e l'azione giudiziaria era stata proposta solo il 5 dicembre 2016. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che l'art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970, l'art. 11 del d.l. n. 375/1993, l'art. 12-bis del r.d. n. 1949/1940, nonché gli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., non consentissero di attribuire efficacia retroattiva alla disciplina che considera conoscibile la cancellazione mediante pubblicazione telematica sul sito INPS e fa decorrere da tale pubblicazione il termine di 120 giorni per agire, perché il rapporto lavorativo era anteriore all'entrata in vigore della norma e sarebbe stata necessaria una comunicazione personale dell'atto amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha richiamato il proprio precedente secondo cui la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante pubblicazione telematica sul sito INPS, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011, può riguardare anche giornate riferite a elenchi nominativi annuali anteriori all'entrata in vigore della norma. Secondo la Corte non vi è retroattività della disciplina né necessità di una disciplina transitoria, poiché le modalità telematiche di notifica si applicano ai disconoscimenti intervenuti dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa scritta dell'INPS. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/1970
richiamato dalla ricorrente come norma che prevede il termine di 120 giorni per impugnare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi bracciantili
art. 11 d.l. n. 375/1993
richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sulla cancellazione/reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli
art. 12-bis r.d. n. 1949/1940
richiamato dalla ricorrente quale ulteriore base normativa della disciplina degli elenchi bracciantili
artt. 11 e 12 disp. att. c.c.
invocati per sostenere l'assenza di retroattività della disciplina sopravvenuta
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge e vizi processuali
art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
la Corte ne afferma l'applicabilità alle notifiche telematiche del disconoscimento delle giornate lavorative, anche con riferimento a giornate antecedenti alla sua entrata in vigore
art. 43, comma 7, d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020
richiamato nel precedente giurisprudenziale menzionato dalla Corte come modifica successiva del testo originario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il collegamento al contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- La pubblicazione telematica sul sito INPS del provvedimento di disconoscimento o cancellazione dagli elenchi dei braccianti integra una forma valida di notificazione/conoscenza legale ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
- Tale modalità di comunicazione può essere utilizzata anche quando le giornate di lavoro disconosciute si riferiscano a elenchi annuali formati prima dell'entrata in vigore della norma, purché il disconoscimento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della disciplina sulle notifiche telematiche.
- Non si configura retroattività della norma processuale/di comunicazione quando essa disciplina soltanto le modalità di notificazione di atti amministrativi adottati dopo la sua entrata in vigore, ancorché relativi a situazioni lavorative pregresse.
- In presenza di consolidato orientamento di legittimità sul punto, la censura che prospetti la necessità di comunicazione personale in luogo della pubblicazione telematica è infondata.
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