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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06773/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda differenze retributive conseguenti al riconoscimento, in appello, del superiore inquadramento nel profilo di capo treno/capo servizi treno con parametro D1 dall'11.3.2003. La società ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto, nonostante la condizione soggettiva del lavoratore non impedisse, in concreto, il decorso del termine; ha inoltre dedotto che, essendovi stata una diffida/atto stragiudiziale interruttivo nel marzo 2011, sarebbe stato comunque necessario un ulteriore atto interruttivo nel quinquennio precedente al ricorso introduttivo notificato nel giugno 2017. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha censurato a sua volta la decisione nella parte in cui non gli aveva riconosciuto le differenze retributive anche per il periodo 11.3.2003-2.3.2006, deducendo violazione della disciplina sulla prescrizione quinquennale e, in via subordinata, sulla interruzione della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha confermato la sentenza d'appello, ritenendo corretta l'applicazione dei principi in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012: per i diritti non già prescritti a tale data, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso. Ne consegue che l'azione del lavoratore era tempestiva, poiché il rapporto è cessato nel 2019. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze per ragioni speculari: prima della L. n. 92/2012 il rapporto era assistito da stabilità reale e la prescrizione decorreva in corso di rapporto; rilevava comunque l'atto interruttivo del marzo 2011, senza ulteriori atti interruttivi validi precedenti. Le spese sono state compensate e sono stati posti a carico di entrambe le parti gli effetti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    I crediti per differenze retributive sono soggetti a prescrizione quinquennale.

  • art. 2943 c.c.

    La prescrizione può essere interrotta da atti idonei; nel caso concreto è stato valorizzato l'atto stragiudiziale del marzo 2011, mentre non sono stati rinvenuti ulteriori validi atti interruttivi nel periodo successivo.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, la decorrenza è stata ancorata alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • L. n. 92 del 2012

    Le modifiche normative hanno eliminato la stabilità reale come regola generale nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incidendo sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, che per i diritti non prescritti alla data di entrata in vigore decorre dalla cessazione del rapporto.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    Richiamato insieme alla L. n. 92/2012 come parte del nuovo assetto di tutela dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto delle impugnazioni, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di un regime di stabilità reale, la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, e non durante il suo svolgimento.
  • Quando il rapporto di lavoro era, prima della riforma del 2012, assistito da stabilità reale, la prescrizione dei crediti retributivi decorreva invece in costanza di rapporto; il mutamento del regime di tutela segna il discrimine per la decorrenza della prescrizione.
  • Per i crediti retributivi soggetti a prescrizione quinquennale, la validità dell'eccezione di prescrizione va verificata alla luce degli atti interruttivi effettivamente posti in essere e della disciplina temporale applicabile al rapporto.
  • In presenza di un atto interruttivo già intervenuto e di un mutamento normativo che sposti la decorrenza della prescrizione alla cessazione del rapporto, non è necessario un ulteriore atto interruttivo dopo l'entrata in vigore della riforma, se il diritto non era ancora prescritto a quella data.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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