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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06678/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La vicenda origina dall’opposizione proposta da una società avverso un’ingiunzione di pagamento emessa per euro 307.631,77. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione. La società proponeva appello con atto di citazione, ma la corte d’appello lo dichiarava inammissibile perché, trattandosi di giudizio di primo grado soggetto al rito del lavoro, l’atto di appello avrebbe dovuto essere depositato in cancelleria entro il termine di impugnazione; poiché il deposito risultava effettuato l’11 aprile 2017 contro una sentenza pubblicata il 10 ottobre 2016, il gravame era ritenuto tardivo. In cassazione la società denunciava violazione dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, dell’art. 327 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, sostenendo che il deposito telematico dell’appello si era perfezionato il 10 aprile 2017, quando il gestore PEC del Ministero aveva generato la ricevuta di avvenuta consegna, e che non rilevava la successiva accettazione della busta da parte della cancelleria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il deposito telematico di un atto processuale si perfeziona con la seconda PEC, cioè con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della giustizia entro la fine del giorno di scadenza. Ha inoltre ricordato che, in caso di esito negativo dell’accettazione da parte della cancelleria o di illeggibilità dei file non imputabile alla parte, può essere necessario il rinnovo dell’atto con eventuale rimessione in termini. Poiché la corte territoriale aveva valorizzato solo la data di accettazione/cognizione in cancelleria senza considerare la data di ricezione della seconda PEC, la sentenza è stata cassata con rinvio alla corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012

    Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della giustizia; se la ricevuta è generata entro la fine del giorno di scadenza, il deposito è tempestivo.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla decorrenza del termine lungo per impugnare, ma la sua applicazione concreta è stata esclusa o comunque rimodulata alla luce del perfezionamento telematico del deposito.

  • art. 115 c.p.c.

    Dedotto nel ricorso come norma asseritamente violata per l’erronea valutazione dei fatti processuali da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Dedotto nel ricorso come norma asseritamente violata per l’erronea valutazione delle risultanze del deposito telematico.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sotto il profilo della nullità della sentenza per motivazione insufficiente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata come disposizione ancora applicabile al deposito telematico in relazione al computo dei termini.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata quale base per la rimessione in termini in caso di esito negativo non imputabile del deposito telematico.

  • d.m. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3

    È stata indicata come disciplina secondaria superata, nella parte incompatibile, dalla regola del perfezionamento del deposito con la seconda PEC entro il termine di scadenza.

Massime di principio

  • Il deposito telematico di un atto processuale si perfeziona, ai fini del rispetto del termine, con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della giustizia, e non con il successivo controllo o accettazione da parte della cancelleria.
  • Quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, il deposito deve considerarsi tempestivo anche se la lavorazione da parte della cancelleria interviene il giorno successivo.
  • In caso di esito negativo del deposito telematico per cause non imputabili alla parte, il giudice deve valutare la possibilità di rinnovazione dell’atto e, se del caso, di rimessione in termini.
  • Nel giudizio di impugnazione, la verifica della tempestività del deposito telematico deve basarsi sulla sequenza tecnica delle PEC e non solo sulla data di ricezione materiale dell’atto in cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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