Cassazione Civile, Ordinanza n. 25875/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso dell'IVA versata da più contribuenti sulle somme richieste dalla società concessionaria della riscossione del Comune a titolo di tariffa di igiene ambientale (TIA1). Dopo una precedente cassazione per inammissibilità del ricorso collettivo, la Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, ha accolto il merito della domanda di rimborso ma ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo sussistenti "giusti motivi" perché la questione sarebbe stata nuova e complessa e perché il Comune e la società non si erano costituiti. L'erede di uno dei ricorrenti originari ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che le ragioni addotte per la compensazione erano errate: la questione sulla debenza dell'IVA sulla TIA1 non era affatto nuova, essendo già stata qualificata in senso tributario dalla giurisprudenza, e la contumacia delle controparti non poteva costituire motivo di compensazione, poiché la soccombenza va valutata secondo il principio di causalità e l'omessa costituzione è neutra.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al capo relativo alle spese. Ha ritenuto illegittima la compensazione disposta dalla CTR, perché le due ragioni indicate non integravano gravi ed eccezionali ragioni: la questione sulla natura della TIA1 e sulla relativa IVA non era nuova né tale da giustificare la compensazione, e la mancata costituzione del Comune e della società concessionaria era circostanza giuridicamente irrilevante ai fini della compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul solo capo spese e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, affinché provveda a liquidare le spese di appello e quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiama, nel processo tributario, il principio generale della soccombenza e il rinvio alle regole dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese
le spese seguono la soccombenza come regola generale
nella formulazione applicabile ratione temporis, consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione
d.l. n. 69 del 2009
ha introdotto la formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis
è richiamato nella ricostruzione della natura della TIA1 come entrata tributaria
d.lgs. 22/1997, art. 49
norma istitutiva della TIA1, poi sostituita dal d.lgs. 152/2006
norma che ha sostituito la disciplina precedente della TIA1
evocato indirettamente nel riferimento al principio di causalità e alla distribuzione dell'onere delle spese, ma non come norma decisiva autonoma
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese è possibile solo nei limiti dell'art. 92 c.p.c. e richiede una motivazione specifica fondata su ragioni realmente gravi ed eccezionali; formule generiche o motivi illogici determinano violazione di legge.
- La mera contumacia della parte che ha dato causa al giudizio non costituisce, di per sé, ragione idonea a compensare le spese, perché ai fini della soccombenza rileva il principio di causalità e non la sola attività difensiva svolta o omessa in giudizio.
- Quando la giurisprudenza ha già affrontato una questione di diritto in termini idonei a escluderne la novità, non è legittimo fondare sulla sua pretesa novità la compensazione delle spese.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice deve valorizzare chi ha concretamente dato causa alla lite o al suo protrarsi, non circostanze processuali neutre come la mancata costituzione in giudizio.
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