Cassazione Civile, Ordinanza n. 19441/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente due avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, fondati su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, per mancata presentazione delle dichiarazioni e per il possesso di beni e incrementi patrimoniali (autoveicoli, immobili, locazione di un appartamento, acquisti patrimoniali). La contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, la prescrizione per il 2006, l'esistenza di redditi da lavoro dipendente certificati da CUD, la provenienza di somme da aiuti familiari, la ripartizione delle spese tra i componenti del nucleo familiare, l'errata applicazione della disciplina ratione temporis del redditometro, la mancanza di contraddittorio preventivo per il 2006 e la mancata detrazione dei redditi CUD dal reddito presunto. La C.T.P. aveva accolto il ricorso; la C.T.R., su appello dell'Ufficio, aveva invece accolto parzialmente il gravame rideterminando gli incrementi patrimoniali. In Cassazione la contribuente ha denunciato: nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e delle norme sui criteri presuntivi e sull'onere probatorio; errata imputazione integrale alla sola contribuente delle spese relative ai beni; applicazione della disciplina introdotta nel 2010 anche per annualità anteriori; mancanza di contraddittorio endoprocedimentale; omessa detrazione dei redditi CUD; omessa pronuncia sull'anno 2006.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, terzo, sesto e settimo motivo; ha ritenuto infondati il quarto e il quinto. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato, quanto al primo motivo, che la discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello era superabile come mero errore materiale e, comunque, la ricorrente non aveva interesse a dolersene. Quanto ai motivi sull'accertamento sintetico, la Corte ha ribadito che le doglianze miravano in realtà a rivalutare il merito e la fattispecie concreta, attività preclusa in cassazione. Ha inoltre precisato che per gli anni 2006 e 2007 si applica la disciplina previgente dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, che consente la presunzione di spesa per incrementi patrimoniali sostenuta nell'anno e nei quattro precedenti; i beni indicati dagli avvisi rientravano in tale arco temporale. Ha escluso la necessità del contraddittorio endoprocedimentale per annualità anteriori al 2009, e ha ritenuto inammissibile la censura sui CUD perché sostanzialmente diretta a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Norme richiamate
La dedotta nullità per difetto di motivazione è stata esclusa perché la sentenza, letta complessivamente, rendeva percepibile la volontà decisoria; l'eventuale discordanza con il dispositivo era trattabile come errore materiale.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per la censura di nullità della sentenza per asserita motivazione insufficiente o contraddittoria rispetto al dispositivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Le censure che investono l'apprezzamento delle risultanze probatorie sono eventualmente scrutinabili solo entro i limiti del vizio di motivazione, non come violazione di legge.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per gli anni 2006 e 2007 si applica la formulazione anteriore alla modifica del 2010; l'accertamento sintetico può fondarsi sulle spese per incrementi patrimoniali sostenute nell'anno e nei quattro precedenti, con prova contraria a carico del contribuente.
D.M. 10 settembre 1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri redditometrici applicati agli anni controversi.
D.M. 19 novembre 1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri redditometrici applicati agli anni controversi.
Richiamato per la struttura presuntiva dell'accertamento sintetico e per la valutazione delle presunzioni semplici.
La Corte ribadisce che l'onere di fornire prova contraria, documentale e specifica, grava sul contribuente.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo sulla pretesa omessa considerazione del modello CUD per l'anno 2006.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo sulla pretesa mancata detrazione dei redditi da CUD.
art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Le modifiche all'art. 38 d.P.R. 600/1973 hanno efficacia solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi per periodi d'imposta successivi al 2009.
Legge di conversione del d.l. 78/2010, richiamata per la disciplina temporale del nuovo redditometro.
art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disciplina previgente si applica agli anni 2006 e 2007, consentendo il calcolo presuntivo delle spese per incrementi patrimoniali secondo il criterio temporale indicato dalla norma.
art. 38, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il contribuente può superare la presunzione dimostrando, con idonea documentazione, redditi esenti o soggetti a ritenuta, la loro entità e durata del possesso.
art. 38, comma 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è previsto solo nella formulazione introdotta dal 2010 e non si estende agli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009.
La disponibilità di immobili è trattata come presunzione legale relativa di capacità contributiva, superabile con prova contraria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; le censure che mirano a una diversa lettura delle prove sono inammissibili se mascherate da violazione di legge.
- Quando motivazione e dispositivo di una sentenza risultano discordanti, il contenuto decisorio va ricostruito interpretando il provvedimento nel suo complesso; se l'errore è evidente e non incide sulla volontà giudiziale, la difformità può essere qualificata come mero errore materiale.
- Nell'accertamento sintetico relativo ad annualità anteriori alla riforma del 2010 si applica la disciplina previgente dell'art. 38 d.P.R. 600/1973; le spese per incrementi patrimoniali possono essere imputate all'anno di sostenimento e ai quattro anni precedenti.
- La prova contraria al redditometro grava sul contribuente e deve essere documentale, specifica e idonea a dimostrare non solo l'esistenza di ulteriori redditi leciti, ma anche la loro entità e la durata del possesso, così da escludere che siano stati destinati ad altre finalità.
- Per le annualità anteriori al 2009, l'accertamento sintetico non richiede, a pena di invalidità, un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato, poiché l'obbligo previsto dalla riforma del 2010 non opera retroattivamente.
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