Cassazione Civile, Ordinanza n. 26953/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero di diritti doganali emesso per importazioni del 2012, in cui l’Ufficio aveva contestato la mancata inclusione, nel valore in dogana delle merci importate, dei diritti di licenza (royalties) dovuti al licenziante. La società aveva impugnato l’atto; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo, in sintesi, che i licenzianti non avessero un effettivo potere di controllo sui venditori/produttori, ma solo un controllo di qualità, e quindi che non fosse provato che il produttore non avrebbe venduto senza il pagamento delle royalties. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omessa pronuncia e motivazione nulla o carente per non avere la CTR esaminato tutti i contratti rilevanti e per avere motivato in modo contraddittorio e illogico; (2) violazione dell’art. 56 d.lgs. 546/1992, sostenendo l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; (3) violazione delle norme doganali e dei criteri di interpretazione contrattuale, assumendo che le clausole dei contratti di licenza integrassero un controllo sostanziale del licenziante sul venditore/produttore e rendessero dovute le royalties nel valore in dogana; (4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’appartenenza del venditore e dell’acquirente al medesimo gruppo societario, elemento ritenuto idoneo a incidere sull’accertamento del controllo/indirizzo del licenziante.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo e il quarto. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la CTR aveva comunque deciso sulla pretesa tributaria con motivazione unitaria, e ha escluso i vizi motivazionali denunciati perché non ricorrevano le ipotesi di motivazione apparente, mancante o incomprensibile. Ha inoltre ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura sulla specificità dell’appello, osservando che in materia tributaria la specificità può ricavarsi anche implicitamente dal complesso dell’atto e che, nel caso concreto, i motivi erano sufficientemente intelligibili. Quanto al merito doganale, la Corte ha invece ritenuto fondato il motivo sulla rilevanza delle royalties nel valore in dogana: ha ricordato che i diritti di licenza si aggiungono al prezzo solo se riferiti alle merci e costituenti condizione della vendita; ha precisato che tale condizione può desumersi anche dal contenuto complessivo delle clausole contrattuali e da elementi indiziari di controllo del licenziante sul venditore o sull’acquirente; ha ritenuto che la CTR non avesse valorizzato clausole significative, come l’approvazione preventiva del fabbricante e le ispezioni periodiche, erroneamente riducendo il controllo a un mero controllo di qualità. Ha inoltre accolto il motivo sul fatto decisivo non esaminato, rilevando che l’appartenenza del venditore e dell’acquirente al medesimo gruppo societario era un elemento idoneo a incidere sulla valutazione del controllo o dell’orientamento del licenziante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c.; violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
Le censure ex art. 360, n. 4, c.p.c. possono essere accolte solo se vi è effettiva omissione di pronuncia o specifica nullità processuale; nel caso concreto tali vizi sono stati esclusi per i primi due motivi.
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
L’omessa pronuncia richiede la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso; non basta la mancanza di una specifica argomentazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
riformulazione ... disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012
Il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente più censure di semplice insufficienza o contraddittorietà, salvo i casi di motivazione mancante/apparente o radicalmente incomprensibile.
Ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la riforma del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5.
art. 111, comma 6, Cost.
Costituisce il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
L’appello tributario non è inammissibile se, pur sintetico, consente di comprendere in modo inequivoco le ragioni di censura desumibili dall’atto nel suo complesso.
L’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 è norma eccezionale e va interpretato restrittivamente, per non comprimere oltre misura l’accesso alla giustizia.
Richiamato per contestare l’uso degli indizi; la Corte valorizza l’accertamento di elementi indiziari di controllo in tema di royalties e valore in dogana.
Richiamati nel motivo sulla valutazione delle prove; la Corte chiarisce che la censura, in realtà, investe la sussunzione giuridica dei fatti accertati.
artt. 29 e 32 reg. CEE n. 2913/1992
Il valore in dogana è, in linea generale, il valore di transazione, con le rettifiche previste dall’art. 32, tra cui i corrispettivi e diritti di licenza dovuti come condizione della vendita.
art. 157 reg. CEE n. 2454/1993
Le royalties si aggiungono al prezzo solo se si riferiscono alle merci valutate e costituiscono condizione di vendita.
art. 159 reg. CEE n. 2454/1993
Per i marchi di fabbrica le royalties sono aggiunte al prezzo solo in presenza delle condizioni ivi previste, tra cui la non libertà dell’acquirente di reperire i beni da altri fornitori non legati al venditore.
art. 160 reg. CEE n. 2454/1993
Quando il corrispettivo è pagato a un terzo, le condizioni dell’art. 157 si considerano soddisfatte solo se il venditore o persona a esso legata chiede all’acquirente di effettuare il pagamento.
art. 143, paragrafo 1, lettera e), all. 23 DAC
Il controllo tra persone legate è inteso in senso ampio: una persona controlla un’altra se è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento.
art. 32, paragrafo 1, lettera c), codice doganale comunitario
Le royalties relative alle merci vanno incluse nel valore doganale se pagate come condizione della vendita e se riferite alle merci da valutare.
Massime di principio
- In materia di valore in dogana, le royalties vanno aggiunte al prezzo dichiarato quando siano riferite alle merci importate e costituiscano, direttamente o indirettamente, una condizione della vendita; tale requisito può risultare anche dal complesso delle clausole contrattuali e non solo da una previsione espressa.
- La nozione di "condizione della vendita" va letta in senso sostanziale: occorre verificare se, nel rapporto tra venditore o soggetto ad esso legato e acquirente, il pagamento delle royalties abbia un peso tale da incidere sulla disponibilità alla vendita delle merci.
- Il controllo rilevante ai fini doganali non richiede un potere formale o assoluto: è sufficiente anche un potere di orientamento o di fatto sul venditore, sull’acquirente o sulla filiera produttiva, desumibile da clausole come approvazione del fabbricante, ispezioni, restrizioni produttive o distributive.
- Nel processo tributario, l’appello è inammissibile solo se del tutto privo di specificità; se dal contenuto complessivo dell’atto emerge in modo inequivoco la volontà di censurare la decisione di primo grado, il requisito deve ritenersi soddisfatto.
- Il vizio di omessa pronuncia richiede la completa mancanza di decisione su una domanda o eccezione decisiva; non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque definito la pretesa con una motivazione complessiva, anche se sintetica o non analitica.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà logica.
- L’appartenenza di venditore e acquirente al medesimo gruppo societario è un fatto potenzialmente decisivo nella verifica del controllo del licenziante e non può essere trascurata quando si discute dell’inclusione delle royalties nel valore doganale.
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