Cassazione Civile, Ordinanza n. 29727/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un lavoratore volta ad ottenere la rivalutazione contributiva della propria posizione assicurativa per asserita esposizione qualificata ad amianto nel periodo indicato in causa. La Corte d'appello, accogliendo l'appello dell'ente previdenziale, aveva respinto la domanda ritenendola improponibile per mancata previa domanda amministrativa in forma telematica e, comunque, prescritta perché proposta oltre dieci anni dopo il momento in cui il lavoratore avrebbe avuto consapevolezza dell'esposizione, individuato nella data di presentazione di una precedente domanda all'INAIL. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, la violazione degli artt. 443 c.p.c. e 7 l. n. 533/1973, nonché degli artt. 1335 e 2935 c.c. e dei principi generali, sostenendo da un lato che la domanda amministrativa presentata in forma cartacea non potesse determinare l'improponibilità del ricorso e che non esistesse una sanzione espressa di nullità/inesistenza per il mancato uso del canale telematico; dall'altro che la prescrizione non potesse decorrere dalla data della domanda all'INAIL, bensì semmai da un momento successivo, come il pensionamento o comunque la cessazione dell'esposizione, anche in ragione dell'incertezza sulla competenza dell'INAIL a rilasciare la certificazione per i lavoratori marittimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbiti i primi due motivi e ha esaminato con priorità il terzo e il quarto, relativi alla prescrizione, perché investivano la ratio autonoma della decisione impugnata. Ha affermato che il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione e che la prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza dell'esposizione. Ha ritenuto che l'accertamento della consapevolezza compiuto dal giudice di merito sia un apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; poiché il ricorso mirava solo a prospettare una diversa decorrenza della prescrizione, le censure sono state giudicate inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere anche prima del pensionamento, incidendo sulla modalità di calcolo della contribuzione pensionistica.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata nel primo motivo, senza che la Corte ne accogliesse la censura.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla proponibilità della domanda, ma il motivo è stato assorbito.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla domanda amministrativa; la censura è stata assorbita.
La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel caso di specie, per il beneficio contributivo, dalla consapevolezza dell'esposizione all'amianto.
Richiamati per contestare l'accertamento presuntivo della consapevolezza dell'esposizione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a un diverso apprezzamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedurre violazioni processuali; la Corte non ha ritenuto fondate le censure.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla consapevolezza dell'esposizione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo il perimetro restrittivo del vizio motivazionale.
Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che restringe il vizio motivazionale deducibile in cassazione.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Norma sul procedimento camerale non partecipato, richiamata nel testo dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 38, comma 5, d.l. n. 389/2010
Richiamato nel secondo motivo dal ricorrente come norma priva di sanzione espressa per la domanda non telematica; la censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere azionato anche prima del pensionamento, poiché incide sul calcolo della contribuzione utile alla prestazione pensionistica.
- La prescrizione del diritto al beneficio contributivo da esposizione ad amianto decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza dell'esposizione qualificata, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
- L'accertamento del momento in cui il soggetto ha avuto consapevolezza dell'esposizione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non entro i limiti del vizio di motivazione omessa su fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Non è consentito in sede di legittimità sostituire all'accertamento di merito una diversa ricostruzione della decorrenza della prescrizione, quando la censura si risolva in una mera contrapposizione di fatti e valutazioni.
- Quando una sentenza di merito è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, il ricorso che non la colpisca validamente è inammissibile; le censure rivolte ad altre rationes restano assorbite.
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