Cassazione Civile, Ordinanza n. 24833/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per IVA dell'anno 2011. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata perché la notificazione della cartella via PEC, pur con invio di file con estensione .pdf anziché .p7m, era stata ritenuta irregolare ma sanata per raggiungimento dello scopo, in assenza di lesione del diritto di difesa. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, come modificato, e della disciplina della PEC, sostenendo che la cartella non fosse stata ritualmente notificata sulla base della sola ricevuta di avvenuta consegna, anche per incertezza circa l'indirizzo PEC di provenienza. La Corte ha rilevato che tale ulteriore profilo di invalidità non era stato dedotto nel ricorso originario dinanzi al giudice tributario, mentre in precedenza la censura riguardava solo il formato del file trasmesso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, in materia di notificazione della cartella di pagamento, l'irregolarità dell'invio via PEC con file .pdf anziché .p7m può essere sanata ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo quando la notifica abbia consentito al contribuente di conoscere l'atto e di proporre tempestivamente impugnazione, senza pregiudizio del diritto di difesa. Ha inoltre affermato che nel processo tributario non è consentito introdurre in cassazione un nuovo motivo di invalidità della notificazione non dedotto nei gradi di merito, poiché il thema decidendum è delimitato dai motivi originari di impugnazione dell'atto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna alla rifusione in favore delle controricorrenti, e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
È richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento, nella disciplina della riscossione.
art. 14, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159
È indicato come fonte della novella dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
È richiamato quale disciplina tecnica delle modalità di posta elettronica certificata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma sul vizio di violazione di legge invocata nel ricorso per cassazione.
È applicato il principio della sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo, quando l'atto ha comunque consentito la conoscenza dell'atto e l'esercizio del diritto di difesa.
art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
È richiamato dal rinvio dell'art. 26 per la notificazione dell'avviso di accertamento e, tramite esso, alle norme sulle notificazioni del processo civile.
artt. 18 e 24 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Sono evocati per affermare che il processo tributario è delimitato dai motivi di impugnazione originariamente proposti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato per il raddoppio dell'importo del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato come parametro dell'importo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento effettuata tramite PEC non è invalidata, di per sé, da un'irregolarità formale del file trasmesso, quando il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell'atto e abbia potuto proporre tempestivamente ricorso: in tal caso opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- Nel processo tributario il giudizio di impugnazione è delimitato dai motivi dedotti contro l'atto nel ricorso introduttivo; non è consentito in appello o in cassazione introdurre nuovi profili di invalidità dell'atto impositivo o della sua notificazione non precedentemente contestati.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di un vizio non allegato nei gradi di merito integra un motivo inammissibile, perché comporta un mutamento del thema decidendum e dei fatti costitutivi della domanda di annullamento.
- La natura sostanziale della cartella di pagamento non esclude l'applicazione di istituti processuali espressamente richiamati dalla disciplina tributaria, come la sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo.
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