Cassazione Civile, Ordinanza n. 10313/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguardava una dipendente di un Comune che chiedeva il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall'art. 24 del CCNL Enti locali per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2008, nonché il risarcimento del danno da usura psico-fisica per non avere goduto del riposo settimanale, assumendo di avere lavorato anche la domenica per il numero di giorni indicato nell'atto introduttivo. La Corte d'appello di Napoli aveva rigettato il gravame della lavoratrice; in Cassazione la ricorrente aveva proposto cinque motivi, ma prima della decisione il difensore ha depositato memoria con dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte ha ritenuto però che la rinuncia non fosse efficace, perché non sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente e perché il difensore, in base alla procura speciale conferitagli per il giudizio di legittimità, non era abilitato a rinunciare al ricorso per cassazione; ciò ha determinato un sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la rinuncia depositata dal difensore non era idonea a produrre l'estinzione del giudizio ex art. 390, comma 2, c.p.c. perché priva della sottoscrizione personale della parte e compiuta da un difensore non munito del potere di rinunciare al ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti costituite. È stato inoltre escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 24 CCNL Enti locali
norma posta a fondamento della domanda di pagamento del compenso aggiuntivo per il lavoro prestato nel periodo indicato.
la rinuncia al ricorso per cassazione richiede la sottoscrizione personale della parte e, in mancanza dei requisiti prescritti, non produce l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace solo se osserva i requisiti formali previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., tra cui la sottoscrizione personale della parte; in difetto, non si produce l'estinzione del giudizio.
- Se la rinuncia non è valida ma manifesta la volontà della parte di non proseguire, il giudizio può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato previsto per altri casi di inammissibilità.
- Quando l'interesse alla decisione viene meno per fatti sopravvenuti, la Corte può compensare le spese di legittimità tra le parti costituite.
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