Cassazione Civile, Ordinanza n. 23140/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di una cointestataria di un conto corrente, di un rapporto di gestione patrimoniale e di un deposito titoli, aperti presso una banca insieme all'ex suocero, che sarebbero stati estinti da un soggetto ignoto con alienazione dei titoli e appropriazione delle somme. L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni alla banca e, in via subordinata, al terzo chiamato in causa. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che i rapporti fossero stati alimentati esclusivamente con fondi del de cuius, senza apporto economico dell'attrice e senza prova di una donazione indiretta a suo favore. La Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia e ultrapetizione sulla domanda verso il terzo; erronea applicazione delle regole sull'obbligazione solidale e sui rapporti interni; motivazione apparente su vari punti relativi alla prova della cointestazione e alla movimentazione dei rapporti; omesso esame di fatti decisivi e delle risultanze di consulenza tecnica e testimonianze; omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; violazione delle regole sulla non contestazione e sulla prova testimoniale; erronea esclusione della donazione indiretta per difetto di animus donandi e per irragionevole uso di presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, osservando che la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato i motivi di appello; che la decisione di merito era fondata sulla ratio decisiva dell'assenza di prova che l'attrice fosse titolare delle somme e dei titoli sottratti, essendo i rapporti stati alimentati dal de cuius con proprie risorse; che le doglianze sulla disciplina della solidarietà, sul diritto di operare congiuntamente o disgiuntamente, sulle prove e sulla donazione indiretta non coglievano la ratio decidendi o tendevano a rivalutare il merito, attività preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia/extrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito aveva esaminato la domanda e la reiezione della domanda principale imponeva di valutare quella subordinata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro dei vizi processuali dedotti; la Corte ha escluso l'omessa pronuncia e la motivazione apparente nei punti censurati.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi; il richiamo ai rapporti interni nell'obbligazione solidale era stato usato solo per escludere che l'attrice fosse titolare delle somme sottratte.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di accesso/rapporto sui documenti bancari; la Corte non vi fonda la decisione ma rileva l'irrilevanza della censura rispetto alla ratio.
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
La Corte rileva che, con la memoria ex art. 183, l'attrice ha esteso le domande al terzo chiamato in causa, formulando una richiesta subordinata di condanna solidale.
Le eventuali nullità della chiamata in causa si considerano sanate per acquiescenza/tacita rinuncia dell'attrice, che ha esteso la domanda al terzo.
Cita la memoria depositata in vista della decisione camerale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il nuovo vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di deduzioni difensive o la rivalutazione delle prove.
Invocato per asserita violazione della non contestazione; la censura è stata reputata inammissibile perché estranea alla ratio decidendi.
Richiamato nel motivo sulla prova testimoniale; la Corte ha ritenuto le prove richieste inconferenti rispetto al danno allegato.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente, ma senza incidere sulla ratio della decisione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di risarcimento del danno; la Corte ha escluso il nesso dannoso per difetto di titolarità delle somme.
Citato nel motivo ma non centrale nella decisione; nessuna specifica applicazione emerge dal testo.
Richiamato dalla ricorrente per fondare la pretesa risarcitoria; la Corte ha escluso il danno risarcibile in difetto di titolarità dei beni sottratti.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della quantificazione e del risarcimento; non incide sulla ratio della decisione.
Citato nel motivo, ma non emerge un'applicazione specifica nella motivazione della Corte.
Richiamato per il tema dell'onere della prova; la Corte conferma che l'attrice non ha provato il proprio apporto economico ai rapporti bancari.
Invocato nel motivo sull'elemento causale; la Corte ha escluso che la condotta imputata avesse cagionato un danno all'attrice.
Richiamato in tema di presunzioni e donazione indiretta; la Corte afferma che la valutazione della gravità, precisione e concordanza è riservata al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, ma il testo disponibile è tronco e non riporta oltre.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice di merito non si sia effettivamente pronunciato sulla domanda o sul motivo; non è configurabile quando dalla sentenza risulti che la questione è stata esaminata, anche se la motivazione è sintetica o non condivisa dalla parte.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: le censure che attaccano profili secondari o non decisivi sono inammissibili se la decisione si fonda su una ragione autonoma e sufficiente.
- Il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive, consulenze di parte o una diversa valutazione delle prove.
- La consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva di contenuto tecnico e il giudice di merito non è tenuto a confutarla analiticamente quando aderisca, con motivazione non illogica, a una diversa ricostruzione dei fatti.
- La valutazione delle prove, la scelta di quelle ritenute più attendibili e il giudizio sulla ricorrenza dei requisiti delle presunzioni semplici appartengono al giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione, salvo vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Per ottenere il risarcimento del danno è necessario dimostrare non solo la condotta asseritamente illecita, ma anche la titolarità del bene o della posizione giuridica incisa e il nesso causale tra condotta e danno allegato; in difetto di tale prova la domanda va respinta.
- La deduzione di una donazione indiretta richiede la prova dell'animus donandi e la relativa valutazione degli indizi è rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento è censurabile solo per vizi logici nei limiti del controllo di legittimità.
- Le eventuali nullità della chiamata in causa possono considerarsi sanate se la parte, con il proprio comportamento processuale, estende la domanda al terzo e quindi manifesta una tacita rinuncia a contestare quel profilo.
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