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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36458/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguarda la divisione di un appartamento caduto nella successione di due genitori e il pagamento di un'indennità per il godimento esclusivo del bene da parte di una coerede. In primo grado gli attori avevano chiesto anche il rilascio dell'immobile e la divisione con attribuzione a uno di essi, assumendo la non comoda divisibilità. Le convenute si erano costituite tramite un soggetto che si era poi rivelato privo di abilitazione al patrocinio, perché cancellato dal registro dei praticanti abilitati prima del rilascio della procura. La Corte d'appello aveva ritenuto invalida tale costituzione, equiparando le convenute a contumaci in primo grado e negando la rimessione in termini; aveva inoltre rideterminato solo la decorrenza dell'indennità di occupazione, facendola partire dalla morte della madre, titolare del diritto di abitazione. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 24 Cost. per lesione del diritto di difesa, sostenendo che la falsa assistenza tecnica aveva impedito una valida costituzione; 2) nullità del contratto di mandato/patrocinio ai sensi degli artt. 1703, 1418 e 2231 c.c., da rilevare d'ufficio; 3) violazione degli artt. 153, 294 e 345 c.p.c. per il diniego della rimessione in termini, così da poter svolgere in appello difese e prove precluse in primo grado; 4) violazione degli artt. 720 e 1102 c.c. sulla decorrenza dell'indennità di occupazione, sostenendo che essa potesse decorrere solo dalla contestazione giudiziale delle modalità di godimento del bene e non dalla morte della madre.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la costituzione in primo grado a mezzo di soggetto privo ab origine di ius postulandi comporta l'invalidità della costituzione stessa e la permanenza della contumacia delle convenute; tale vizio attiene alla patologia del rapporto professionale con il sedicente difensore e non consente la rimessione in termini, né trasforma l'errore del procuratore in una causa processuale idonea a riaprire le preclusioni già maturate. Ha anche chiarito che l'eventuale nullità del rapporto di mandato riguarda il contratto tra parte e patrocinatore, ma non incide diversamente sul piano processuale, dove resta decisivo il difetto di ius postulandi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla decorrenza dell'indennità era tardiva e contrastava con la stessa impostazione difensiva assunta in appello dalla ricorrente, che aveva chiesto la decorrenza dalla morte della genitrice; la Corte d'appello aveva infatti accolto proprio tale richiesta. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese del giudizio e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    il diritto di difesa non viene violato quando la mancata valida costituzione dipende dal difetto originario di ius postulandi del soggetto che ha patrocinato la parte; il pregiudizio resta confinato sul piano del rapporto col professionista.

  • art. 153 c.p.c.

    la rimessione in termini richiede una causa non imputabile assoluta; non è concedibile se l'evento impeditivo deriva da negligenza, infedeltà o assenza di abilitazione del difensore/sedicente tale.

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato come norma che disciplina le ipotesi in cui la contumacia o la mancata attività processuale possono essere rimediate; qui non ricorrevano le condizioni per superare le preclusioni.

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non possono essere riproposte difese ed eccezioni già precluse in primo grado per effetto di una costituzione invalida.

  • art. 1703 c.c.

    il vizio del rapporto di mandato/patrocinio incide sul contratto tra parte e incaricato, ma non sana il difetto processuale di rappresentanza tecnica.

  • art. 1418 c.c.

    l'eventuale nullità del contratto di patrocinio riguarda il rapporto negoziale, non elimina di per sé gli effetti processuali della mancata valida costituzione.

  • art. 2231 c.c.

    la mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale determina invalidità del contratto di prestazione professionale, ma sul piano processuale resta il difetto di ius postulandi.

  • art. 720 c.c.

    richiamato solo dal motivo del ricorso sulla decorrenza dell'indennità di occupazione del bene comune; il motivo è stato tuttavia dichiarato inammissibile.

  • art. 1102 c.c.

    richiamato solo dal motivo del ricorso sull'uso della cosa comune; la censura è stata ritenuta tardiva/inammissibile.

  • art. 540 c.c.

    la Corte d'appello aveva ritenuto che il diritto di abitazione del coniuge superstite perdurasse sino alla morte, incidendo sulla decorrenza dell'indennità di occupazione.

  • art. 348 c.p.

    menzionato solo come reato per il quale il sedicente difensore era stato condannato; non ha avuto autonoma incidenza sulla decisione di legittimità.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicato per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La costituzione in giudizio effettuata da un soggetto privo originariamente di abilitazione al patrocinio è processualmente invalida e determina la contumacia della parte, anche se la contumacia non sia stata formalmente dichiarata.
  • Il difetto originario di ius postulandi non può essere sanato invocando la rimessione in termini, perché la causa impeditiva non è un evento assoluto e non imputabile alla parte, ma una patologia del rapporto con il difensore o sedicente tale.
  • Le preclusioni maturate nel primo grado restano ferme e non possono essere superate in appello quando la parte era sostanzialmente contumace per invalidità della costituzione; il giudizio di secondo grado si svolge nello stato in cui si trova.
  • L'eventuale invalidità del mandato professionale o del contratto di patrocinio incide sul rapporto negoziale tra cliente e professionista, ma non altera automaticamente gli effetti processuali prodotti dal mancato valido esercizio dello ius postulandi.
  • Una censura in cassazione è inammissibile quando contrasta con la stessa impostazione difensiva adottata in appello e mira a rimettere in discussione una questione già risolta in conformità alla richiesta della parte.
  • Per ottenere la rimessione in termini occorre una causa non imputabile connotata da assolutezza; non bastano difficoltà, errori, omissioni informative o infedeltà del difensore, che al più fondano responsabilità professionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDivisione ereditariaProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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