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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29892/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso un decreto di liquidazione del compenso professionale spettante a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La lite nasce dalla questione del termine per proporre l'opposizione: il Tribunale aveva ritenuto provata la comunicazione del decreto al Pubblico Ministero sulla base dell'annotazione del fascicolo, mentre il ricorrente ha sostenuto che non fosse stata dimostrata una rituale comunicazione e che, comunque, non potesse porsi a suo carico la prova della mancata ricezione. Con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c.; con il secondo omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'opposizione non poteva essere considerata tardiva senza verificare la prova della comunicazione e senza invertire l'onere probatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché, anche a prescindere dalla prova di una rituale comunicazione del decreto, il provvedimento di liquidazione era stato emesso il 15 luglio 2019 e l'opposizione era stata proposta solo il 21 ottobre 2020, quando era già ampiamente decorso il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Pertanto, il decreto era già definitivo e l'opposizione era comunque tardiva e inammissibile. La Corte ha inoltre escluso la debenza delle spese in ragione della natura del ricorrente e della mancata attività difensiva degli intimati, e ha escluso l'ulteriore contributo unificato per l'esenzione soggettiva del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Prevede l'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Il decreto di liquidazione va comunicato al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero, ed è opponibile nei modi previsti dall'art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150

    Disciplina il rito dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Si applica il termine lungo di impugnazione ai provvedimenti decisori e definitivi, anche nei procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale.

  • art. 136 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la prova della comunicazione del decreto; la censura è stata ritenuta infondata in ragione della tardività comunque maturata.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha escluso che fosse decisiva la contestazione sulla ricezione della comunicazione, poiché l'opposizione era già tardiva per decorso del termine lungo.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'esenzione soggettiva del ricorrente.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta, di regola, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di queste, opera il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.
  • Il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti a carattere decisorio e definitivo, compresi quelli emessi nei procedimenti di opposizione disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011.
  • Quando, al momento della proposizione dell'opposizione, sia già decorso il termine lungo di impugnazione, non è più decisivo accertare se la comunicazione del provvedimento sia stata ritualmente eseguita o effettivamente ricevuta, perché il provvedimento è comunque definitivo.
  • La tardività dell'opposizione può essere affermata anche con motivazione diversa da quella adottata dal giudice di merito, se dagli atti risulta comunque decorso il termine ultimo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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