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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00861/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2009, emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 con metodo sintetico/redditometro, che rideterminava un reddito dichiarato inferiore a quello ritenuto dall’Ufficio sulla base di spese e incrementi patrimoniali. Il contribuente contestava l’accertamento davanti ai giudici tributari, deducendo di avere provato l’esistenza di un reddito diverso e non imponibile, in particolare la restituzione di un finanziamento soci per € 68.500,00, che avrebbe giustificato le spese considerate dall’Amministrazione. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2728 c.c. per avere la CTR ritenuto necessario dimostrare anche che il reddito diverso fosse stato già tassato; 2) ulteriore violazione delle stesse norme per avere la CTR richiesto la prova dell’effettivo impiego del reddito diverso per sostenere le spese contestate; 3) nullità della sentenza per omessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, cioè la prova della restituzione del finanziamento soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i primi due motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e perché, in tema di redditometro, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera dimostrazione della disponibilità di ulteriori somme, ma richiede elementi documentali idonei a rendere plausibile che tali somme siano state, o potessero essere, destinate a coprire le spese contestate. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente reputato non attendibile la giustificazione fondata sulla restituzione di un finanziamento soci, osservando che il finanziamento originario non risultava coerente con i redditi dichiarati negli anni precedenti e nell’anno di erogazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte riferita al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della "doppia conforme", poiché la decisione di appello aveva confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento di € 4.100,00 oltre spese prenotate a debito, e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quarto, quinto e sesto comma

    Disciplina l’accertamento sintetico del reddito: il giudice deve riconoscere la presunzione legale relativa fondata su elementi indici di capacità contributiva, salva la prova contraria documentale del contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme.

  • art. 2697 c.c.

    Rileva per la ripartizione dell’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare i fatti idonei a superare la ricostruzione sintetica del reddito operata dall’Amministrazione.

  • art. 2728 c.c.

    Viene richiamato in relazione alla presunzione legale relativa posta dal sistema del redditometro.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel censurare la sentenza di merito, ma la Corte non ravvisa violazioni decisive sul punto.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con le censure di violazione di legge e di prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte conferma il corretto apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei primi due motivi, che però sono stati ritenuti diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Invocato per la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo; il vizio ex n. 5 è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme preclude la deducibilità in cassazione del vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., quando appello e primo grado siano fondati sulle stesse ragioni di fatto.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    La riformulazione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è richiamata come applicabile al caso.

  • L. 11 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione che rende applicabile la disciplina della doppia conforme e del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. al giudizio considerato.

  • art. 4 D.M. 24 dicembre 2012

    Richiamato nel primo motivo, ma non assume rilievo decisivo nella decisione finale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni o spese sintomatiche della capacità contributiva integra una presunzione legale relativa: una volta accertati gli indici posti dall’Ufficio, il giudice non può disapplicarne il valore presuntivo, ma deve verificare la prova contraria del contribuente.
  • La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori redditi non imponibili o nel semplice transito di somme: occorrono elementi documentali idonei a dimostrare circostanze oggettive, quantitative e temporali che rendano plausibile la riferibilità di quelle somme alle spese contestate.
  • In tema di redditometro, la dimostrazione di una restituzione di finanziamento o di altra entrata non imponibile è sufficiente solo se, per come provata, appare concretamente compatibile con la capacità di finanziare le spese accertate; il giudice di merito può ritenere inattendibile la giustificazione se il relativo flusso economico non risulta coerente con i redditi dichiarati e con la storia reddituale del contribuente.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o delle circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione quando ricorre una "doppia conforme" fondata sulle stesse ragioni di fatto; in tal caso il ricorrente deve specificamente indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • In presenza di doppia conforme, l’ammissibilità della censura motivazionale richiede la dimostrazione della divergenza tra le rationes decidendi di primo e secondo grado; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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