Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31827/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, applicata in misura fissa, emesso dall’amministrazione finanziaria con riferimento a un decreto ingiuntivo che richiamava, in via enunciativa, un atto di cessione di credito. La contribuente impugnava l’avviso sostenendo, in sintesi, che mancasse il presupposto per tassare l’atto enunciato. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo insussistente l’identità soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato; la CTR confermava, affermando che l’enunciazione ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986 dovesse contenere tutti gli elementi essenziali dell’atto enunciato, tali da consentirne la registrazione come atto autonomo. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla questione dell’identità soggettiva; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice d’appello deciso su un tema estraneo al giudizio, cioè il contenuto dell’enunciazione; 3) violazione delle norme processuali e del TUR per non avere la CTR, una volta ritenuto illegittimo l’avviso, proceduto a rideterminare l’imposta dovuta sul decreto ingiuntivo, atto enunciante; 4) falsa applicazione dell’art. 22 TUR e delle norme sulla cessione del credito, sostenendo che la nozione di identità tra le parti dovesse estendersi anche ai soggetti che subiscono gli effetti dell’atto; 5) falsa applicazione dell’art. 22 TUR per avere la CTR preteso una descrizione troppo analitica dell’atto enunciato, mentre sarebbe bastata l’indicazione degli elementi essenziali per identificare la causale del pagamento.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi 1, 2, 4 e 5, ritenendo infondate le doglianze sull’interpretazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986: l’imposta sulle disposizioni enunciate si applica solo quando l’atto enunciato e l’atto enunciante siano intervenuti fra le stesse parti, requisito che nella specie mancava, essendo diversi i soggetti del decreto ingiuntivo rispetto a quelli del contratto di cessione del credito e del contratto di finanziamento richiamato. È stato invece accolto il terzo motivo, perché nel processo tributario, quando si censura un atto per ragioni sostanziali, il giudice non deve limitarsi ad annullarlo ma deve pronunciare nel merito e rideterminare la pretesa entro i limiti del petitum; qui la contestazione della contribuente riguardava solo la tassazione della disposizione enunciata (cessione del credito) e non anche l’imposta dovuta sul decreto ingiuntivo, sicché la CTR non avrebbe dovuto travolgere anche quest’ultima. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente alla debenza dell’imposta di registro in misura fissa riferita al decreto ingiuntivo, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. n. 131/1986

    "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"

    La tassazione della disposizione enunciata presuppone la medesimezza soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato; in mancanza di identità tra le parti, l’atto enunciato non è imponibile.

  • art. 69 d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato quale sanzione pecuniaria eventualmente dovuta se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Invocato come parametro della motivazione apparente della sentenza di merito.

  • art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione o pronuncia su questione estranea al thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze processuali e alla decisione sul quantum dell’imposta.

  • art. 37 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato nel motivo relativo alla debenza dell’imposta di registro.

  • art. 40 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato nel motivo relativo alla disciplina dell’imposta di registro.

  • artt. 3 e 10 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la qualificazione fiscale dell’operazione.

  • artt. 1260-1265 c.c.

    Richiamati per la disciplina della cessione del credito e dei soggetti coinvolti.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Usato per verificare la tempestività del ricorso per cassazione nel termine lungo.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020

    La sospensione dei termini per l’emergenza Covid si cumula con la sospensione feriale ai fini del termine di impugnazione.

  • art. 382 c.p.c.

    La cassazione è disposta senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito sul punto deciso.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di ragionevole durata e di economia processuale.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l’enunciazione di un atto in un diverso documento è tassabile solo se l’atto enunciato è stato posto in essere fra le stesse parti dell’atto che contiene l’enunciazione; la diversa identità soggettiva esclude l’applicazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986.
  • La nozione di "parti" rilevante ai fini dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986 non può essere dilatata fino a comprendere soggetti che, pur interessati agli effetti economici dell’operazione, non siano intervenuti nell’atto enunciato e nell’atto enunciante.
  • Nel processo tributario, quando l’atto impugnato è censurato per ragioni sostanziali, il giudice non può limitarsi ad annullarlo, ma deve decidere nel merito e rideterminare la pretesa fiscale nei limiti del petitum e delle domande di parte.
  • La cassazione senza rinvio è possibile quando, eliminata la decisione impugnata, il processo non possa essere ulteriormente proseguito sul punto deciso perché manca il necessario presupposto processuale o sostanziale per una nuova decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.