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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16608/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso IRPEF relativo alla tassazione di una somma percepita da un ex dipendente di Enel a titolo di incentivo all'esodo volontario per la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31/12/2010. L'Ufficio aveva negato il rimborso dopo contraddittorio documentale. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la CTR Campania aveva respinto il gravame dell'Ufficio, ritenendo applicabile l'aliquota agevolata in quanto il rapporto tra azienda e lavoratori sarebbe stato regolato da un progetto aziendale del 30/06/1999, più volte prorogato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 917/1986 e dell'art. 36, comma 23, d.l. 223/2006 conv. in l. 248/2006, censurando la CTR per aver individuato nel progetto aziendale del 1999, e non nella data dell'adesione individuale del lavoratore, il presupposto per l'agevolazione; (2) violazione dell'art. 2707 c.c. e degli artt. 115, 116 e 215 c.p.c., per avere la CTR attribuito al progetto aziendale una data certa sulla base di una scrittura privata e del contenuto delle controdeduzioni, ritenendo tacitamente riconosciuta la prova della data.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, per i rapporti di lavoro cessati dopo il 4 luglio 2006, l'ultrattività del regime fiscale agevolato per l'incentivo all'esodo richiede che, prima di tale data, si sia già perfezionata non solo una proposta aziendale o un accordo collettivo, ma anche la manifestazione di volontà individuale del lavoratore, con adesione irrevocabile al piano incentivante. Poiché la CTR aveva fatto discendere l'agevolazione dalla sola esistenza del progetto aziendale del 30/06/1999 e delle sue proroghe, senza verificare la data dell'adesione del contribuente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La disposizione agevolativa sull'incentivo all'esodo è applicabile, in via ultrattiva, solo nei casi previsti dalla norma transitoria e richiede la verifica dei relativi presupposti, compresa la data certa dell'atto o accordo.

  • art. 36, comma 23, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248

    L'agevolazione sopravvive all'abrogazione solo per somme corrisposte per rapporti cessati entro il 3 luglio 2006 oppure, per rapporti cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006.

  • artt. 2702-2704 c.c.

    In mancanza di una disciplina speciale, la data certa delle scritture private va accertata secondo le regole civilistiche sulla certezza della data.

  • art. 2707 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro probatorio, ma la Corte ha ritenuto decisivo soprattutto l'onere di provare l'effettiva e tempestiva adesione individuale del lavoratore.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 215 c.p.c.

    Il tacito riconoscimento può derivare dal mancato disconoscimento della parte processuale, non da un terzo come il datore di lavoro; la CTR aveva erroneamente valorizzato tale profilo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo di violazione di legge sul regime fiscale agevolato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo processuale relativo alla valutazione della prova documentale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ultrattività di un'agevolazione fiscale abrogata, non basta l'esistenza di un piano aziendale o di un accordo collettivo anteriore alla data di abrogazione: è necessario che, nei rapporti cessati dopo l'abrogazione, sia provata anche la tempestiva adesione individuale del contribuente prima della data limite prevista dalla norma transitoria.
  • Quando la norma transitoria richiede atti o accordi aventi data certa, l'onere di provare tutti i presupposti del beneficio fiscale grava sul contribuente che chiede il rimborso.
  • La data certa del piano o dell'accordo non coincide necessariamente con la data dell'adesione del singolo lavoratore, che costituisce il momento decisivo per stabilire se la scelta sia divenuta irretrattabile prima della modifica normativa.
  • Il riconoscimento tacito della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. non può essere desunto dal comportamento di un terzo estraneo al giudizio, ma solo dalla condotta della parte contro cui la scrittura è prodotta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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