Cassazione Civile, Ordinanza n. 19747/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (trustee)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione emesso dall'Amministrazione finanziaria per imposte di donazione, ipotecaria e catastale in relazione alla dotazione di un trust immobiliare. Secondo i fatti ricostruiti nella sentenza, tre soggetti avevano conferito beni immobili in un trust denominato "Petrus" (o comunque richiamato in motivazione con riferimento alla dotazione del trust), mentre una società svolgeva il ruolo di trustee. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la dotazione del trust non producesse un trasferimento effettivo e definitivo di ricchezza tale da giustificare l'imposizione proporzionale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente applicato retroattivamente l'art. 6 della L. n. 112/2016 in assenza di specifica richiesta delle parti; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione del medesimo art. 6, contestando che il trust fosse stato istituito a favore di persone con grave disabilità e per finalità di inclusione sociale, cura e assistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha affermato che, secondo l'orientamento consolidato richiamato e ribadito, la costituzione del trust e il conferimento dei beni al trustee hanno natura strumentale e non realizzano, di per sé, un trasferimento stabile e definitivo di ricchezza idoneo a integrare il presupposto dell'imposta proporzionale di donazione, registro, ipotecaria e catastale. L'imposizione proporzionale è invece dovuta solo al momento dell'eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari, quando si verifica un effettivo arricchimento. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che il richiamo all'art. 6 della L. n. 112/2016 nella sentenza impugnata aveva funzione chiarificatrice e non costituiva una autonoma ratio decisoria fondata su una applicazione retroattiva della norma. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della società controricorrente, mentre nulla è stato liquidato nei confronti degli intimati non costituiti.
Norme richiamate
invocato come parametro della censura di ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché il richiamo alla norma agevolativa non costituiva una decisione ultra petita, ma un passaggio argomentativo chiarificatore.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per la deduzione del vizio di nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per la deduzione di violazione di legge sostanziale.
art. 6 L. 22 giugno 2016 n. 112
richiamato dal giudice di merito in funzione chiarificatrice; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello ne avesse fatto applicazione retroattiva come ratio decidendi.
art. 4 della tariffa allegata al D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347
richiamato per affermare che l'imposizione proporzionale presuppone atti che importino trasferimento di proprietà di immobili o costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari.
art. 10, comma 2, D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347
richiamato in combinazione con la disciplina dell'imposta ipotecaria e catastale per ribadire la necessità di un trasferimento effettivo.
art. 53 Cost.
parametro costituzionale utilizzato per circoscrivere l'imposizione ai soli casi di effettiva capacità contributiva derivante da un trasferimento stabile di ricchezza.
art. 2, comma 47, D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006 n. 286
norma richiamata come base dell'imposta sulle successioni e donazioni; la Corte ne offre una lettura restrittiva, collegandone l'applicazione al reale trasferimento di ricchezza.
Legge 16 ottobre 1989 n. 364
richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust, per inquadrare l'istituto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, con esclusione della sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato secondo il meccanismo della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
richiamato per il deposito della memoria nella fase camerale.
richiamato incidentalmente per descrivere la segregazione patrimoniale come limitazione della regola generale della responsabilità patrimoniale.
Massime di principio
- Nel trust, l'atto istitutivo e il conferimento dei beni al trustee non sono, di regola, atti immediatamente traslativi in senso fiscale quando il trustee riceve solo una titolarità strumentale e temporanea, segregata rispetto al proprio patrimonio.
- Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, il presupposto impositivo richiede un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza; in assenza di un arricchimento attuale del trustee o del beneficiario finale, l'operazione è fiscalmente neutra.
- La tassazione proporzionale non colpisce la mera segregazione patrimoniale né l'apposizione del vincolo di destinazione, ma soltanto l'eventuale attribuzione finale dei beni al beneficiario, momento in cui si realizza l'effettivo indice di ricchezza.
- Il richiamo del giudice di merito a una norma agevolativa o chiarificatrice non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. se non costituisce autonoma ratio decidendi, ma serve solo a rafforzare o spiegare la soluzione già fondata su altra ragione.
- Nella valutazione della capacità contributiva, l'art. 53 Cost. impone un'interpretazione restrittiva delle norme impositive, evitando di assoggettare a tributo operazioni meramente strumentali o prive di incremento patrimoniale definitivo.
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