Cassazione Civile, Ordinanza n. 22518/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia concerne la revoca dell'incarico di Direzione generale di un Dipartimento regionale conferito a un dirigente esterno alla Regione Calabria. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello sostenendo, in sintesi, che l'incarico dovesse essere ricondotto alla disciplina generale dell'art. 19 d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, e non alla normativa regionale sullo spoils system; ha inoltre sostenuto che la disciplina regionale sarebbe stata abrogata implicitamente, che la distinzione tra incarichi apicali e incarichi dirigenziali generali avrebbe impedito la revoca automatica, che il suo incarico non avesse natura fiduciaria perché basato su una procedura selettiva, e che il contratto individuale limitasse il recesso della Regione ai soli casi previsti dalle clausole pattizie. La Regione ha resistito sostenendo la legittimità della revoca in quanto riconducibile allo spoils system di un incarico dirigenziale generale apicale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure, richiamando e confermando l'orientamento già espresso in precedenti analoghi. Ha affermato che la disciplina regionale sullo spoils system dei dirigenti generali non è incompatibile con la novella dell'art. 19 d.lgs. 165/2001, purché il giudice di merito accerti la sussistenza delle condizioni di legittimità individuate dalla Corte costituzionale. Ha inoltre condiviso l'accertamento della Corte territoriale secondo cui il capo dipartimento regionale svolge funzioni apicali di coordinamento, direzione e supporto agli organi politici, e che la procedura di selezione non eliminava la natura fiduciaria dell'incarico, perché la scelta finale restava ampiamente discrezionale e non era prevista una vera graduatoria né una commissione di pre-valutazione. Infine, ha escluso rilievo alle clausole del contratto individuale che non contemplavano la revoca per spoils system, ritenendo che le norme inderogabili integrassero il contratto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale invocata come parametro di legittimità per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
la novella del d.lgs. 150/2009 ha procedimentalizzato il conferimento degli incarichi dirigenziali, ma non esclude in sé il rapporto fiduciario né la legittimità dello spoils system per incarichi apicali
ha inciso sulla disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali, introducendo una selezione procedimentalizzata, senza però escludere la natura fiduciaria delle posizioni apicali
art. 10, comma 2, lett. b), legge reg. Calabria n. 31 del 2002
norma regionale ritenuta non incompatibile con la disciplina statale sopravvenuta, nei limiti del vaglio di costituzionalità
artt. 16 e 17 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamati dal ricorrente per contestare la qualificazione dell'incarico e la comparabilità con la struttura ministeriale
artt. 3, 25, 26 e 30 legge reg. Calabria n. 7 del 1996
disposizioni regionali utilizzate per ricostruire la struttura organizzativa della Regione Calabria e le funzioni del dirigente generale
art. 8 legge reg. Calabria n. 31 del 2002
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina regionale degli incarichi dirigenziali
artt. 11, 12, 13, 14, 17 e 28 legge reg. Calabria n. 7 del 1996
disposizioni richiamate per contestare e ricostruire il regime degli incarichi regionali, in particolare quelli di vertice
artt. 3, 4 e 5 del contratto individuale di lavoro
le clausole del contratto individuale non possono derogare alle norme inderogabili che disciplinano la revoca per spoils system
art. 25 legge reg. Calabria n. 7 del 1996
richiamato quale base del regime regionale dei dirigenti generali, nei limiti del vaglio di costituzionalità
art. 1, comma 1, legge reg. Calabria n. 12 del 2005
richiamato nel precedente seguito dalla Corte come parte del quadro regionale compatibile con la disciplina statale
art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001
"Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 ... cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo"
si applica agli incarichi di funzione dirigenziale espressamente indicati dalla norma, ma non impedisce la diversa disciplina dei dirigenti generali regionali apicali
art. 97 Cost.
costituisce il parametro di legittimità che impedisce meccanismi di revoca ad nutum o decadenza automatica non correlati ai risultati e privi di garanzie, salvo le ipotesi di uffici di diretta collaborazione o figure apicali fiduciariamente connotate
art. 28, comma 2, lett. a), legge reg. Calabria n. 7 del 1996
attribuisce al dirigente generale il compito di coordinare e dirigere il dipartimento, assicurandone l'unitarietà di azione e la collaborazione con gli organi politici
art. 28, comma 2, lett. b), legge reg. Calabria n. 7 del 1996
attribuisce al dirigente generale il potere di organizzazione generale del dipartimento e di adozione degli atti conseguenti secondo la legge regionale e le direttive politiche
art. 22, comma 2, legge reg. Calabria n. 7 del 1996
conferma che i dirigenti preposti ai dipartimenti svolgono funzioni di dirigente generale
Massime di principio
- La disciplina statale sui conferimenti dirigenziali, anche dopo la procedimentalizzazione introdotta dal d.lgs. 150/2009, non esclude automaticamente la legittimità di meccanismi di spoils system per incarichi dirigenziali apicali, purché la posizione abbia effettiva connotazione fiduciaria e il giudice verifichi la compatibilità con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.
- Le norme regionali che prevedono la revoca o la cessazione degli incarichi dei dirigenti generali possono restare applicabili se non risultano incompatibili con la disciplina statale sopravvenuta e se riguardano posizioni di vertice che supportano direttamente l'organo politico nell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.
- Per qualificare un incarico come apicale e fiduciario non è decisivo che l'attività svolta comprenda anche compiti di gestione, ma rilevano la collocazione del soggetto nella struttura amministrativa, i poteri di coordinamento e direzione, e il rapporto di collaborazione con gli organi politici.
- Una procedura selettiva che lasci all'organo politico un'ampia discrezionalità, non preveda una graduatoria comparativa e non contempli una commissione di pre-valutazione delle candidature non esclude, di per sé, la natura fiduciaria dell'incarico.
- Le clausole del contratto individuale di lavoro non possono impedire l'applicazione di norme imperative che disciplinano la revoca dell'incarico in base allo spoils system, perché tali norme si inseriscono automaticamente nel rapporto e prevalgono su pattuizioni incompatibili.
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