Sentenza del 30/01/2018 n. 2237 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva notificato agli eredi, il 18 e il 28 dicembre 2008, un accertamento per l’anno d’imposta 2001: il loro dante causa era l’unico beneficiario della fondazione XXX, titolare di 1.391.343 franchi svizzeri (allora pari a 921.102 euro) depositati presso BNP a Lugano. Poiché la disponibilità estera non era stata dichiarata, l’Ufficio aveva assoggettato a IRPEF l’intero capitale, qualificandolo come reddito da capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. h), TUIR, e richiesto agli eredi 508.952 euro complessivi di imposte e addizionale regionale. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Roma e dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale, gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Il primo denunciava la nullità della sentenza d’appello perché aveva esaminato la tassazione degli interessi prodotti dall’investimento, mentre l’atto impugnato tassava l’intera somma depositata. Gli altri motivi riguardavano, tra l’altro, l’utilizzo di informazioni scambiate in ambito comunitario, l’omessa pronuncia e la violazione delle regole sull’accertamento sintetico e presuntivo, nonché il mancato esercizio dei poteri istruttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la sentenza della CTR era nulla per totale mancanza di motivazione pertinente, poiché aveva deciso su una fattispecie diversa da quella oggetto dell’accertamento, confondendo il capitale depositato con gli interessi che esso avrebbe prodotto. Gli altri sei motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la legittimità della tassazione né l’imposta dovuta.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è fondato sotto il profilo della nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione pertinente all'oggetto del giudizio.
La decisione è nulla quando la motivazione non affronta la concreta fattispecie sottoposta al giudice e risulta riferita a un oggetto diverso da quello controverso.
Art. 44, comma 1, lett. h), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
dall'avviso di accertamento risulta pacificamente che l'Agenzia delle Entrate ha considerato l'intera somma depositata sul conto estero quale reddito derivante da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitali (categoria residuale di reddito da capitale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 44)
La norma è richiamata per descrivere la qualificazione attribuita dall’Ufficio alla somma accertata. La Corte non decide se l’intero capitale fosse effettivamente imponibile come reddito da capitale: rileva invece che la CTR aveva esaminato gli interessi, non l’intera disponibilità contestata.
Art. 38, commi 3, 4 e 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le questioni relative alle regole dell’accertamento sintetico e alle presunzioni sono state sollevate dai ricorrenti, ma la Corte non le ha esaminate perché assorbite dall’accoglimento del primo motivo.
Art. 7, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il motivo relativo ai poteri istruttori del giudice tributario è stato dichiarato assorbito e non ha ricevuto una decisione di merito.
Massime di principio
- Il giudice deve individuare e decidere l’esatto oggetto dell’atto impugnato: non può sostituire alla contestazione di un capitale quella, diversa, dei soli rendimenti o interessi.
- Una motivazione che tratta una fattispecie diversa da quella dedotta non costituisce una risposta pertinente alla controversia e può comportare la nullità della sentenza.
- Quando la decisione viene cassata per un vizio preliminare di questo tipo, gli altri motivi possono essere assorbiti: il loro assorbimento non equivale a un accoglimento o a un rigetto e le questioni sostanziali restano da decidere nel giudizio di rinvio.
- La cassazione con rinvio non stabilisce, di per sé, che l’accertamento fiscale sia illegittimo: impone al giudice di rinvio di esaminare correttamente la contestazione, mantenendo distinti capitale, redditi prodotti e relativa qualificazione fiscale.
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