Cassazione Civile, Ordinanza n. 20273/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e/o IVA, rispetto al quale la commissione tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per una parte dell'impugnazione e, per il resto, rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di una circostanza decisiva ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avesse valutato adeguatamente la prova dell'antieconomicità dell'attività d'impresa del contribuente, desumibile dagli elementi indicati nell'atto di appello; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, dell'art. 62-sexies d.l. 33/1973 e dell'art. 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto che l'accertamento fosse fondato solo sullo scostamento dagli studi di settore e per non avere considerato che l'Ufficio aveva contestato anche una gestione complessivamente antieconomica, caratterizzata da mancata emissione di scontrini, incremento delle rimanenze e acquisto di un immobile incompatibili con i ricavi dichiarati.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, gravando sul contribuente l'onere della prova contraria. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per denunciare l'omesso esame di una circostanza ritenuta decisiva ai fini della decisione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento induttivo del reddito sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti in presenza di contabilità inattendibile
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base normativa per l'accertamento induttivo in materia IVA
art. 62-sexies d.l. 4 gennaio 1973, n. 33
richiamato congiuntamente alle altre norme sull'accertamento induttivo fondato su presunzioni
richiamato in tema di presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti
artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197
richiamato quale fonte delle modifiche al rito camerale in cassazione
Massime di principio
- In presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per la complessiva antieconomicità della gestione, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo ai sensi delle norme tributarie applicabili, fondandosi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- Lo scostamento dagli studi di settore non è l'unico elemento rilevante: il giudizio di inattendibilità può essere sorretto anche da ulteriori circostanze concrete, come la reiterata mancata emissione di scontrini, l'anomalo incremento delle rimanenze e operazioni patrimoniali incompatibili con i ricavi dichiarati.
- Quando l'Ufficio allega e dimostra indizi seri di antieconomicità, incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e di dimostrare la correttezza delle dichiarazioni fiscali.
- Il giudice tributario non può limitarsi a valutare singolarmente ciascun elemento indiziario in modo atomistico, ma deve apprezzare complessivamente il comportamento del contribuente ai fini della verifica della legittimità dell'accertamento induttivo.
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