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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20273/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e/o IVA, rispetto al quale la commissione tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per una parte dell'impugnazione e, per il resto, rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di una circostanza decisiva ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avesse valutato adeguatamente la prova dell'antieconomicità dell'attività d'impresa del contribuente, desumibile dagli elementi indicati nell'atto di appello; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, dell'art. 62-sexies d.l. 33/1973 e dell'art. 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto che l'accertamento fosse fondato solo sullo scostamento dagli studi di settore e per non avere considerato che l'Ufficio aveva contestato anche una gestione complessivamente antieconomica, caratterizzata da mancata emissione di scontrini, incremento delle rimanenze e acquisto di un immobile incompatibili con i ricavi dichiarati.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, gravando sul contribuente l'onere della prova contraria. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per la complessiva antieconomicità della gestione, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo ai sensi delle norme tributarie applicabili, fondandosi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
  • Lo scostamento dagli studi di settore non è l'unico elemento rilevante: il giudizio di inattendibilità può essere sorretto anche da ulteriori circostanze concrete, come la reiterata mancata emissione di scontrini, l'anomalo incremento delle rimanenze e operazioni patrimoniali incompatibili con i ricavi dichiarati.
  • Quando l'Ufficio allega e dimostra indizi seri di antieconomicità, incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e di dimostrare la correttezza delle dichiarazioni fiscali.
  • Il giudice tributario non può limitarsi a valutare singolarmente ciascun elemento indiziario in modo atomistico, ma deve apprezzare complessivamente il comportamento del contribuente ai fini della verifica della legittimità dell'accertamento induttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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