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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41941/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava, ai sensi dell'art.360 c.p.c. (nn.3 e 5), omissione di pronuncia e carenza/omessa motivazione su fatti decisivi relativi alla nullità della notifica di parti degli avvisi di accertamento e alla nullità degli atti per incompletezza e mancanza di firma; censurava altresì la producibilità e utilizzabilità dei processi verbali di constatazione solo in secondo grado, la violazione degli obblighi di contraddittorio e di accesso agli atti ai sensi degli artt.54 e 56 del d.P.R. n.633/1972 e art.7 della L. n.212/2000, nonché violazioni dei principi IVA (neutralità e divieto di doppia imposizione) e l'omessa consegna del p.v.c. e mancato interloquire ai fini dell'adesione all'accertamento e della riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sia perché la CTR, pur non pronunciando testualmente sulle eccezioni preliminari, ha accolto l'appello nel merito implicando il rigetto di tali eccezioni, sia perché la ricorrente non ha dimostrato il pregiudizio concreto richiesto per far valere l'omessa pronuncia o la violazione procedimentale (dottrina della "prova di resistenza"). In particolare, sulla violazione del contraddittorio e dell'accesso la Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale secondo cui la mancata instaurazione del contraddittorio invalida l'atto solo se il contribuente prospetta concretamente le ragioni che avrebbe addotto e dimostra che l'esito sarebbe potuto essere diverso; la ricorrente non ha prodotto atti o richieste concrete di accesso né ha specificato il pregiudizio subito. Sul tema della detrazione IVA e della presunta duplicazione d'imposta la Corte ha ritenuto la censura non rilevante e non adeguatamente provata. Infine, non sussiste obbligo generale di produzione di p.v.c. prima della notifica in caso di accertamento a tavolino né obbligo per l'Amministrazione di accogliere eventuali richieste di adesione tali da modificare l'esito. Nessuna condanna alle spese, per mancata costituzione della controricorrente.

Norme richiamate

  • art.360 cod. proc. civ.

    Fondamento dei motivi di cassazione (nn.3 e 5): la Corte ricorda che i vizî di omessa pronuncia o di violazione tra chiesto e pronunciato richiedono che il ricorrente dimostri il pregiudizio concreto subito; l'astratta irregolarità non è sufficiente.

  • artt.54 e 56 d.P.R. n.633/1972

    Norme rilevanti per gli obblighi motivazionali e di contraddittorio in materia di IVA: la Corte richiama che il contraddittorio preventivo discende dal diritto UE e la sua violazione invalida l'atto solo se provato l'effetto sulla decisione (prova di resistenza).

  • art.160 d.P.R. n.600/1973

    Citato tra le norme riguardanti la notifica e l'uso degli atti; la Corte valuta i rilievi sulla notifica e la firma ma richiede prova del pregiudizio derivante dall'eventuale vizio.

  • art.42 d.P.R. n.600/1973

    Richiamato nell'ambito delle contestazioni procedurali relative agli atti di accertamento; la Corte non riconosce invalidità senza dimostrazione del danno alla difesa.

  • art.148 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione a vizi formali e notifiche; la Corte applica la regola secondo cui i vizi processuali devono aver arrecato un pregiudizio concreto per giustificare l'annullamento.

  • art.7 L. n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiesto dalla ricorrente per contestare il vizio motivazionale e la violazione del contraddittorio; la Corte interpreta la norma alla luce del principio di effettività UE e della necessità della prova di resistenza.

  • art.19 e art.21 d.P.R. n.633/1972

    Norme richiamate in tema di detrazione IVA e soggettività delle operazioni; la Corte osserva che la censura sulla presunta doppia imposizione non è stata dimostrata e non incide sulla posizione della contribuente senza specifiche allegazioni.

  • art.24 I. n.4/1929

    Richiamato nella censura relativa alla mancata consegna del p.v.c. e al mancato interloquire per adesione; la Corte esclude un obbligo generalizzato di emissione del p.v.c. prima della notifica in caso di accertamento a tavolino.

  • art.12 comma 7 L. n.212/2000

    Citando la disciplina sull'adesione, la Corte afferma che la norma non trovava applicazione nel caso di accertamento a tavolino e che, comunque, non sussiste obbligo per l'Amministrazione di accogliere la richiesta di adesione.

  • art.5-bis d.lgs. n.218/1997

    Richiamato in relazione a profili procedurali di composizione e adesione; la Corte non rileva violazioni tali da modificare l'esito del giudizio in assenza di prova del pregiudizio.

  • art.100 cod. proc. civ.

    Richiamato per rilevare che la società non aveva interesse a sollevare questioni di imposte di terzi non dimostrate nel proprio giudizio.

  • art.24 L. n.241/1990 (diritto di accesso)

    Citato per i limiti e le condizioni dell'accesso ai documenti amministrativi: la Corte richiama che l'accesso è consentito se necessario per difendere i propri interessi, ma la ricorrente non ha dimostrato di aver richiesto formalmente l'accesso né il diniego.

  • Giurisprudenza CJEU (es. Sopropé C-349/07; SC C.F. SRL C-430/19; Glencore C-189/18 e altre)

    La Corte richiama i principi UE: obbligo di contraddittorio/accesso derivante dal diritto UE in materia IVA; tuttavia l'invalidità dell'atto per violazione dei diritti della difesa richiede la prova che, in mancanza della violazione, l'esito sarebbe potuto essere diverso ('prova di resistenza'). Glencore è differenziata per fatto e non applicabile meccanicamente al caso.

  • Sentenza Sezioni Unite Cass. n.24823/2015

    Richiamata per precisare il contenuto dell'onere probatorio del contribuente in caso di mancato contraddittorio: bisogna prospettare concretamente le ragioni che si sarebbero potute addurre e non essere pretestuose.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia o carenze motivazionali sono rilevanti in cassazione solo se il ricorrente dimostra il pregiudizio concreto subito: la tutela non riguarda l'astratta regolarità procedurale ma la lesione effettiva del diritto di difesa.
  • Nelle controversie IVA la mancata instaurazione del contraddittorio o il mancato accesso ai documenti possono determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente adempie all'onere della cosiddetta "prova di resistenza": dimostrare concretamente quali difese avrebbe svolto e che l'esito del procedimento sarebbe potuto essere diverso.
  • È necessario produrre nei gradi di merito le richieste formali di accesso o altre prove documentali dell'interruzione del contraddittorio; in Cassazione non basta l'affermazione generica del vizio.
  • In caso di accertamento a tavolino non esiste un obbligo generale per l'Amministrazione di redigere o consegnare un p.v.c. prima della notifica né un obbligo di concordare l'adesione o ridurre sanzioni; l'utilità del contraddittorio va dimostrata.
  • Le censure riguardanti questioni di fiscalità di terzi (es. duplicazione d'imposta su soggetti diversi) richiedono allegazioni e prove specifiche e non incidono automaticamente sulla posizione del contribuente che impugna l'atto.
  • Una sentenza che decide il merito può implicitamente risolvere anche le eccezioni preliminari; non sempre l'assenza di una frase espressa configura omessa pronuncia se il risultato processuale esclude il vizio denunciato.

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