Cassazione Civile, Sentenza n. 41992/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la ricusazione di due componenti del collegio della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Con ordinanza n. 76/2021, la Sezione disciplinare aveva dichiarato inammissibile l’istanza perché presentata oltre il termine perentorio e aveva inoltre rilevato che, nel merito, le ragioni addotte erano infondate. La magistrata ha impugnato tale ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato l’erronea individuazione della disciplina applicabile alla procedura di ricusazione e la violazione dell’art. 52 c.p.c.; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 51 c.p. e 36 c.p.p., contestando la valutazione di congetturalità del vantaggio economico o morale prospettato e denunciando una motivazione manifestamente illogica e apparente.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i due motivi, perché le ordinanze della Sezione disciplinare del CSM che decidono sulle istanze di ricusazione dei suoi componenti non sono impugnabili per cassazione. L’art. 24 del d.lgs. n. 109/2006 richiama le impugnazioni del codice di procedura penale soltanto per i provvedimenti di sospensione e per le sentenze della Sezione disciplinare; tale richiamo non è estensibile all’ordinanza sulla ricusazione. In assenza di una disciplina espressa o di un rinvio al codice di procedura penale, si applica la disciplina del codice di procedura civile, che comporta l’inoppugnabilità dell’ordinanza, ferma la possibilità di far valere la nullità degli atti e delle decisioni assunti dal magistrato incompatibile impugnando la decisione definitiva. La Corte ha inoltre ribadito che una diversa disciplina degli istituti di astensione e ricusazione nei diversi procedimenti rientra nella discrezionalità legislativa, purché siano assicurate le garanzie minime di terzietà e imparzialità. Non ha provveduto sulle spese, in difetto di resistenza.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 109/2006
il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che richiama la disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti in materia di sospensione di cui agli artt. 21 e 22 e alle sentenze della Sezione Disciplinare
Il richiamo alle impugnazioni del codice di procedura penale riguarda soltanto i provvedimenti di sospensione indicati e le sentenze della Sezione disciplinare, e non comprende le ordinanze che decidono sulle istanze di ricusazione.
artt. 16 e 18 d.lgs. n. 109/2006
né appare sostenibile un’interpretazione estensiva del richiamo alle regole del codice di procedura penale contenuti nell’anzidetto art. 24 e nel D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 16 e 18, giacché tale richiamo deve intendersi consentito nei limiti della compatibilità col procedimento speciale
I rinvii al codice di procedura penale contenuti nella disciplina del procedimento disciplinare non possono essere estesi oltre i limiti di compatibilità con il procedimento speciale.
codice di procedura civile (disciplina della ricusazione)
ne consegue che, in mancanza di una regolamentazione espressa o di un esplicito rinvio al codice di procedura penale, all’ordinanza emessa dalla Sezione Disciplinare in materia di ricusazione “e’ applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con conseguente inoppugnabilità del provvedimento, salva la possibilità di far valere la nullità degli atti e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile con l’impugnazione della decisione definitiva”
All’ordinanza della Sezione disciplinare del CSM sulla ricusazione si applica la disciplina processuale civile, con conseguente inoppugnabilità immediata; l’eventuale nullità derivante dall’incompatibilità del magistrato può essere dedotta impugnando la decisione definitiva.
Massime di principio
- Le ordinanze della Sezione disciplinare del CSM che decidono sulle istanze di ricusazione dei suoi componenti non sono impugnabili per cassazione quando la disciplina speciale non prevede espressamente tale impugnazione né rinvia, per questa materia, al codice di procedura penale.
- In mancanza di una disciplina speciale o di un rinvio espresso al codice di procedura penale, le ordinanze sulla ricusazione adottate nel procedimento disciplinare dei magistrati sono regolate dal codice di procedura civile e non sono autonomamente impugnabili; la nullità degli atti e della decisione eventualmente assunti dal magistrato incompatibile può essere fatta valere impugnando la decisione definitiva.
- La diversità di disciplina degli istituti dell’astensione e della ricusazione nei differenti procedimenti rientra nella discrezionalità legislativa, purché in ciascun procedimento siano assicurate garanzie minime idonee a tutelare la terzietà e l’imparzialità del giudice.
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