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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 42051/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione)

La controversia

Il detenuto aveva presentato al Tribunale di Genova domanda ai sensi dell’art. 35-ter della L. n. 354 del 1975, deducendo condizioni detentive inumane durante la permanenza nelle Case circondariali di Sollicciano e Massa Marittima, per complessivi 899 giorni. Con ordinanza pubblicata il 5 gennaio 2016, il Tribunale aveva dichiarato illegittime tali condizioni e condannato il Ministero della Giustizia a pagare 7.192 euro. Pur risultando che lo spazio individuale non era mai stato inferiore a tre metri quadrati, il Tribunale aveva rilevato la mancata prova dell’Amministrazione su ulteriori condizioni lamentate: bagni angusti e scarsamente aerati, disponibilità solo saltuaria di acqua calda, finestre di ridotte dimensioni e riscaldamento insufficiente. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in due profili: ha contestato, invocando gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., che spettasse all’Amministrazione provare l’insussistenza dell’illecito, sostenendo che il detenuto dovesse dimostrare gli elementi costitutivi delle condizioni inumane; ha inoltre denunciato la mancata valutazione di due note delle Case circondariali, del 19 e 30 maggio 2015, prodotte con la comparsa di costituzione e contenenti informazioni su finestre, balconi, acqua calda, doccia, orari di apertura delle celle, spazi esterni e attività di socializzazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati e cassato l’ordinanza, con rinvio al Tribunale di Genova in diversa composizione monocratica, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha respinto il profilo relativo al riparto dell’onere della prova: la responsabilità prevista dall’art. 35-ter, comma 3, è di tipo contrattuale da contatto sociale; spetta all’Amministrazione provare l’adempimento conforme agli obblighi di protezione, mentre il detenuto deve dimostrare il danno e il nesso causale, e il Tribunale si era attenuto a tale criterio. Ha invece accolto la censura relativa all’applicazione dell’art. 35-ter e dell’art. 3 CEDU: la valutazione delle condizioni detentive non può limitarsi al calcolo della superficie della cella, ma deve considerare anche gli altri fattori rilevanti e gli eventuali fattori compensativi secondo i criteri della Corte EDU. Poiché il Tribunale aveva accertato che lo spazio individuale non era mai sceso sotto i tre metri quadrati, avrebbe dovuto trarne le conseguenze secondo tali principi; inoltre non aveva esaminato le note prodotte dal Ministero, che riferivano condizioni e attività potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione complessiva.

Norme richiamate

  • art. 35-ter, comma 3, L. n. 354 del 1975

    in tema di risarcimento del danno della L. n. 354 del 1975, ex art. 35-ter, comma 3, per insussistenza di uno spazio individuale minimo in cella collettiva, il giudice del merito deve valutare la violazione del divieto di trattamenti inumani nei confronti di soggetti detenuti o internati, stabilito dall’art. 3 della CEDU, secondo i canoni interpretativi fissati dalla Corte EDU (da ultimo con la sentenza della Grande Camera 20 ottobre 2016, Mursic contro Croazia).

    La valutazione della violazione deve seguire i criteri interpretativi della Corte EDU e considerare le condizioni detentive nel loro complesso; il solo calcolo dello spazio individuale non è sufficiente.

  • art. 3 CEDU

    Ne consegue che l’indagine del giudice non può essere condotta sulla scorta del mero criterio del calcolo della superficie di cui il detenuto dispone all’interno della cella ma, persino quando questa sia inferiore ai 3 mq., deve includere la valutazione di ogni altro fattore, emergente dagli atti – come, nella specie, la regolare fruizione di attività ricreative e sportive, la possibilità di movimento all’esterno della cella, la condivisione di questa con un solo detenuto – che possa compensare la mancanza dello spazio vitale nella camera detentiva (Cass. n. 12955/2018).

    Per accertare un trattamento inumano o degradante il giudice deve esaminare anche i fattori concreti che possono incidere sulla valutazione complessiva e compensare la carenza di spazio, non limitandosi alla superficie della cella.

  • art. 2697 c.c.

    spetta all’amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l’adempimento conforme ai principi della Convenzione, mentre compete al detenuto fornire la dimostrazione del danno lamentato e del nesso causale tra quest’ultimo e il dedotto inadempimento

    Nel rimedio dell’art. 35-ter, l’Amministrazione prova l’adempimento conforme agli obblighi di protezione; il detenuto prova il danno e il nesso causale con l’inadempimento dedotto.

  • art. 115 c.p.c.

    Alla stregua delle considerazioni che precedono, ricorre la denunciata violazione dell’art. 35 ter citato e dell’art. 3 CEDU, non avendo il Tribunale interpretato esattamente le norme con riferimento alla fattispecie concreta, sicché il motivo di ricorso va accolto nei termini precisati, l’ordinanza impugnata va cassata e la causa va rimessa al Tribunale di Genova, in diversa composizione monocratica, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

    La Corte ha accolto la censura per l’erronea valutazione delle condizioni detentive e per la mancata considerazione degli elementi documentali rilevanti; il testo non formula una distinta interpretazione generale dell’art. 115 c.p.c.

Massime di principio

  • La responsabilità dell’Amministrazione penitenziaria prevista dall’art. 35-ter, comma 3, per detenzione inumana ha natura contrattuale da contatto sociale: l’Amministrazione deve provare l’adempimento conforme agli obblighi di protezione, mentre il detenuto deve provare il danno e il nesso causale con l’inadempimento dedotto.
  • La valutazione della violazione dell’art. 3 CEDU non può fondarsi sul solo calcolo della superficie individuale della cella: il giudice deve considerare tutti i fattori pertinenti emergenti dagli atti e gli eventuali elementi compensativi delle carenze di spazio.
  • Quando lo spazio individuale in una cella collettiva è inferiore a tre metri quadrati, sussiste una forte presunzione di violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti; la presunzione può essere superata considerando adeguati fattori compensativi, la cui sussistenza deve essere provata dallo Stato convenuto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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