Cassazione Civile, Sentenza n. 41991/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non determinabile)
La controversia
Nel procedimento disciplinare a carico di una magistrata, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con ordinanza n. 75/2021, dichiarò inammissibile perché tardiva la ricusazione di due componenti del collegio, aggiungendo che la richiesta era comunque infondata nel merito. La magistrata propose ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava l’erronea individuazione della disciplina applicabile alla ricusazione e, comunque, la violazione dell’art. 52 c.p.c.; il secondo deduceva la violazione degli artt. 51 c.p. e/o 36 c.p.p. e l’illogicità o apparenza della motivazione con cui era stato ritenuto congetturale il vantaggio economico o morale prospettato a sostegno della ricusazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i due motivi, perché l’ordinanza della Sezione disciplinare del CSM che decide sull’istanza di ricusazione dei suoi componenti non è impugnabile per cassazione. L’art. 24 del d.lgs. n. 109/2006 richiama le impugnazioni del codice di procedura penale soltanto per i provvedimenti di sospensione indicati dagli artt. 21 e 22 e per le sentenze della Sezione disciplinare; tale richiamo non è estensibile oltre i limiti di compatibilità con il procedimento speciale. In mancanza di disciplina espressa o rinvio al codice di procedura penale, si applica la disciplina del codice di procedura civile, che rende inoppugnabile l’ordinanza di ricusazione, restando possibile far valere l’eventuale nullità degli atti e della decisione del magistrato incompatibile impugnando la decisione definitiva. Non si è provveduto sulle spese, in difetto di resistenza.
Norme richiamate
il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che richiama la disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti in materia di sospensione di cui agli artt. 21 e 22 e alle sentenze della Sezione Disciplinare; né appare sostenibile un’interpretazione estensiva del richiamo alle regole del codice di procedura penale contenuti nell’anzidetto art. 24 e nel del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 16 e 18, giacché tale richiamo deve intendersi consentito nei limiti della compatibilità col procedimento speciale;
Il rinvio al codice di procedura penale per le impugnazioni è circoscritto ai provvedimenti e alle sentenze espressamente individuati e non può essere esteso a provvedimenti ulteriori se incompatibile con il procedimento disciplinare speciale.
il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che richiama la disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti in materia di sospensione di cui agli artt. 21 e 22 e alle sentenze della Sezione Disciplinare; né appare sostenibile un’interpretazione estensiva del richiamo alle regole del codice di procedura penale contenuti nell’anzidetto art. 24 e nel del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 16 e 18, giacché tale richiamo deve intendersi consentito nei limiti della compatibilità col procedimento speciale;
I richiami al codice di procedura penale contenuti nella disciplina del procedimento disciplinare operano soltanto entro i limiti di compatibilità con la natura speciale del procedimento e non fondano un’impugnazione non espressamente prevista.
il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che richiama la disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti in materia di sospensione di cui agli artt. 21 e 22 e alle sentenze della Sezione Disciplinare;
Gli artt. 21 e 22 individuano, ai fini del rinvio dell’art. 24, i provvedimenti in materia di sospensione soggetti alla disciplina delle impugnazioni del codice di procedura penale.
ne consegue che, in mancanza di una regolamentazione espressa o di un esplicito rinvio al codice di procedura penale, all’ordinanza emessa dalla Sezione Disciplinare in materia di ricusazione “e’ applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con conseguente inoppugnabilità del provvedimento, salva la possibilità di far valere la nullità degli atti e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile con l’impugnazione della decisione definitiva” (Cass., SU n. 15969/2009);
In assenza di una disciplina espressa o di rinvio al codice di procedura penale, l’ordinanza sulla ricusazione è regolata dal codice di procedura civile e non è impugnabile autonomamente; l’eventuale nullità degli atti e della decisione del magistrato incompatibile può essere dedotta impugnando la decisione definitiva.
ne consegue che, in mancanza di una regolamentazione espressa o di un esplicito rinvio al codice di procedura penale, all’ordinanza emessa dalla Sezione Disciplinare in materia di ricusazione “e’ applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con conseguente inoppugnabilità del provvedimento, salva la possibilità di far valere la nullità degli atti e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile con l’impugnazione della decisione definitiva” (Cass., SU n. 15969/2009);
La disciplina civilistica della ricusazione, richiamata dalla Corte per il procedimento disciplinare, comporta l’inoppugnabilità dell’ordinanza che decide l’istanza, ferma la tutela mediante impugnazione della decisione definitiva per far valere la nullità conseguente all’incompatibilità.
rimane nell’ambito di un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa conformare diversamente la disciplina degli stessi istituti (quali quelli dell’astensione e della ricusazione) in relazione a processi differenti allorché sia comunque assicurato in entrambi i giudizi il rispetto delle garanzie minime idonee ad assicurare la terzietà e l’imparzialità del giudice
La disciplina dell’astensione e della ricusazione può differire tra procedimenti diversi, purché in entrambi siano assicurate le garanzie minime di terzietà e imparzialità del giudice.
rimane nell’ambito di un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa conformare diversamente la disciplina degli stessi istituti (quali quelli dell’astensione e della ricusazione) in relazione a processi differenti allorché sia comunque assicurato in entrambi i giudizi il rispetto delle garanzie minime idonee ad assicurare la terzietà e l’imparzialità del giudice
La disciplina della ricusazione prevista per un procedimento non deve essere automaticamente trasposta a un procedimento speciale, se resta garantita l’imparzialità del giudice; sono ammissibili regole differenziate tra processi.
Massime di principio
- L’ordinanza della Sezione disciplinare del CSM che decide sulla ricusazione dei propri componenti non è autonomamente impugnabile per cassazione quando la legge non prevede espressamente tale impugnazione né rinvia, per quel provvedimento, al codice di procedura penale.
- Il richiamo al codice di procedura penale contenuto nella disciplina del procedimento disciplinare dei magistrati opera entro i limiti di compatibilità con il procedimento speciale e non può essere esteso per analogia a provvedimenti diversi da quelli contemplati dalla legge.
- In mancanza di una disciplina speciale applicabile, l’ordinanza sulla ricusazione segue la disciplina del codice di procedura civile ed è inoppugnabile; l’eventuale nullità degli atti e della decisione assunti dal magistrato incompatibile può essere fatta valere impugnando la decisione definitiva.
- È ragionevole che la disciplina dell’astensione e della ricusazione vari tra procedimenti differenti, purché siano in ogni caso assicurate garanzie minime idonee a tutelare la terzietà e l’imparzialità del giudice.
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