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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41988/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'avv. Andrea Faraon era stato incolpato di violazione degli artt. 9, 19 e 42 del Codice Deontologico Forense per aver redatto e inviato ai propri clienti una lettera che imputava all'avv. Alessandra Salvadori i reati di tentata estorsione e infedele patrocinio, per non essersi accertato che la missiva, pur ideata come "esca", non fosse recepita come veritiera dalla sezione dei carabinieri cui i clienti l'avevano prodotto, e per aver rivolto all'altra collega un'espressione ritenuta denigratoria circa il suo presunto mancato coraggio. Il CDD Veneto lo dichiarò responsabile e gli inflisse la sospensione dall'esercizio della professione per mesi due; il CNF rigettò l'appello. In cassazione il ricorrente impugnava, tra l'altro, la carenza di motivazione, l'errata valutazione delle prove, la sproporzione della sanzione e la mancata pronuncia sulla prescrizione ex art. 56 L. 247/2012.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi che cercavano una rivalutazione del merito e denunciavano motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo sufficientemente intelligibile che riteneva non verosimile la versione difensiva e sottolineava la rilevanza deontologica delle espressioni offensive a prescindere dalla loro veridicità. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo che contestava l'entità della sanzione, poiché la determinazione della sanzione è apprezzamento di merito non sindacabile in Cassazione. Ha respinto la censura sulla prescrizione ex art. 56 L. 247/2012 ritenendo applicabile il regime precedente, atteso che i fatti erano stati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge. Ha inoltre rilevato difetti procedurali del ricorrente per omessa trascrizione di documenti richiamati secondo art. 366 n.6 c.p.c. Non si è provveduto sulle spese per mancata resistenza degli intimati; è stata data applicazione dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice Deontologico Forense, art. 9

    richiama doveri di dignita', probita', decoro e indipendenza; la Corte ha ritenuto che le espressioni offensive poste nella lettera rivestono rilievo deontologico a prescindere dalla loro veridicita'.

  • Codice Deontologico Forense, art. 19

    regola i doveri di lealta' e correttezza verso i colleghi; la condotta consistente in rimproveri denigratori e accuse nei confronti di una collega e' stata ritenuta sanzionabile.

  • Codice Deontologico Forense, art. 42

    indica le sanzioni disciplinari e la sanzione base; la Corte ha richiamato che la sanzione applicata dal CDD e' stata determinata in base alla sanzione base prevista da tale articolo.

  • Codice Deontologico Forense, art. 22, comma a)

    utilizzato dal CNF per aumentare l'entita' della sanzione in considerazione del comportamento complessivo dell'incolpato.

  • Legge n. 247/2012, art. 56

    prevede il termine di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi; la Corte ha interpretato che tale regime piu' favorevole non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge.

  • Legge n. 247/2012, art. 59 lett. m)

    richiamata in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni disciplinari, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del CNF sufficientemente intellegibile e non meramente apparente.

  • Costituzione, art. 111

    richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la censura del ricorrente su presunta carenza motivazionale e' stata respinta perche' la sentenza impugnata esibiva un percorso argomentativo coerente.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n.6

    richiede la trascrizione dei documenti richiamati in cassazione; la Corte ha rilevato l'omissione tale onere e ne ha tratto motivo di inammissibilita' per parte delle censure.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    previene l'obbligo di versamento di un importo aggiuntivo a carico del ricorrente; la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale norma.

Massime di principio

  • Le espressioni offensive rivolte da un avvocato a un collega possono integrare illecito disciplinare indipendentemente dalla veridicita' del contenuto; la rilevanza deontologica non richiede la prova della falsita' per essere sanzionata.
  • La Corte di Cassazione non puo' sindacare in sede di legittimita' la valutazione di merito circa la prova e l'adeguatezza della sanzione, salvo vizi di diritto o di motivazione formale grave.
  • La normativa piu' favorevole sulla prescrizione (lex mitior) non si applica retroattivamente agli illeciti disciplinari commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma quando le sanzioni hanno natura amministrativa; il momento rilevante e' la commissione del fatto.
  • La mancata trascrizione dei documenti richiamati in cassazione ai sensi dell'art. 366 c.p.c. puo' determinare l'inammissibilita' delle censure fondate su quei documenti.
  • Nei procedimenti disciplinari la soggettivita' dell'illecito puo' essere soddisfatta dalla "suitas" o volonta' consapevole dell'atto; non e' necessaria la consapevolezza dell'illegittimita' dell'azione per affermare la responsabilita'.
  • L'archiviazione o l'esito in sede penale non impediscono di per se' l'esercizio dell'azione disciplinare; i giudizi hanno autonome sedi e finalita'.
  • Quando si contesta la motivazione, per avere chance in cassazione e' necessario mostrare un vizio logico-giuridico chiaro e non limitarsi a una diversa rivalutazione dei fatti o delle prove.

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